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LEGGE 14 agosto 1982, n. 598

Provvidenze a favore della riparazione navale.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 05/04/1985)
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Testo in vigore dal:  20-4-1985
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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

Contributo per lavori diversi dalla costruzione navale


Per i lavori di riparazione navale, manutenzione di apparati motori marini, nonché trasformazione e modificazione di unità di stazza lorda inferiore a 1.000 tonnellate, può essere concesso alle imprese assuntrici dei lavori medesimi, iniziati nel periodo dal 1 gennaio 1981 al 31 dicembre 1983, un contributo pari al 10 per cento del relativo prezzo.
Per le imprese ubicate nel Mezzogiorno la suddetta aliquota è elevata di 5 punti percentuali.
((Sono esclusi dai benefici i lavori per importi che risultino inferiori a 100 milioni di lire))
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((COMMA ABROGATO DALLA L. 22 MARZO 1985, N. 111))
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Il Ministro della marina mercantile con decreto, di concerto con il Ministro del tesoro, tenuto conto dell'andamento delle commesse, può elevare detta percentuale.