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DECRETO-LEGGE 25 luglio 1984, n. 373

Modificazioni al regime fiscale di alcuni prodotti petroliferi.

note:
Decreto-Legge convertito dalla L. 22 settembre 1984, n. 591 (in G.U. 22/09/1984, n.262).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/09/1984)
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vigente al 14/05/2026
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Testo in vigore dal:  26-7-1984

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il decreto-legge 28 febbraio 1939, n. 334, convertito nella legge 2 giugno 1939, n. 739, istitutivo di una imposta di fabbricazione sugli oli minerali e sui prodotti della loro lavorazione, e successive modificazioni;
Vista la legge 19 marzo 1973, n. 32, concernente modifiche alla disciplina fiscale dei prodotti petroliferi e del gas metano, e successive modificazioni;
Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di modificare il regime fiscale di alcuni prodotti petroliferi;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 24 luglio 1984;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro delle finanze, di concerto con i Ministri del bilancio e della programmazione economica, del tesoro e dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

EMANA

il seguente decreto:

Art. 1



(1) Le aliquote agevolate dell'imposta di fabbricazione e della corrispondente sovrimposta di confine previste dalle lettere D), punto 3, ed F), punto 1, della tabella B allegata alla legge 19 marzo 1973, n. 32, e successive modificazioni, rispettivamente, per il petrolio lampante per uso di illuminazione e riscaldamento domestico e per gli oli da gas da usare come combustibili, sono aumentate da L.
9.177 a L. 10.000 e da L. 10.765 a L. 11.635 per ettolitro, alla temperatura di 15° C.
(2) Le aliquote agevolate dell'imposta di fabbricazione e della corrispondente sovrimposta di confine previste dalla lettera H), punti 1-b, 1-c ed 1-d, della predetta tabella B, per gli oli combustibili diversi da quelli speciali, semifluidi, fluidi e fluidissimi, sono aumentate, rispettivamente, da L. 3.298 a L. 3.558, da L. 3.937 a L. 4.250 e da L. 12.252 a L. 13.242 per quintale.
(3) Gli aumenti di aliquote stabiliti nei precedenti commi si applicano anche ai prodotti estratti dalle raffinerie, dai depositi doganali e da quelli ad essi assimilati od importati con il pagamento dell'imposta nella precedente misura e che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, sono posseduti, in quantità superiore a trenta quintali, dagli esercenti depositi di oli minerali per uso commerciale, e in quantità superiore a quaranta ettolitri, dagli esercenti stazioni di servizio ed impianti di distribuzione stradale di carburanti.
(4) Si applicano le disposizioni dell'articolo 9 della legge 11 maggio 1981, n. 213 e del successivo articolo 10, sostituito con l'articolo 2 della legge 26 dicembre 1981, n. 777.
(5) I maggiori introiti derivanti dalle disposizioni di cui ai commi precedenti sono riservati al bilancio dello Stato.