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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 20 gennaio 1984, n. 289

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Siena.

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vigente al 10/06/2026
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Testo in vigore dal:  28-7-1984

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università di Siena, approvato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2831, e successive modificazioni;
Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;
Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;
Vedute le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;
Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Università di Siena e convalidati dal Consiglio universitario nazionale nel suo parere;
Sentito il parere del Consiglio universitario nazionale;
Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università di Siena, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Art. 1


Nell'art. 76, relativo al corso di laurea in farmacia, nel primo comma dopo l'elenco degli insegnamenti complementari sono aggiunte le seguenti nuove propedeuticità:
4) Non si può essere ammessi a sostenere l'esame di fisiologia generale (primo anno) se non si è superato l'esame di fisica e anatomia umana.
5) Non si può essere ammessi a sostenere l'esame di esercitazioni di chimica farmaceutica e tossicologica (primo anno) se non si è superato l'esame di chimica generale inorganica.
6) Non si può essere ammessi a sostenere l'esame di chimica organica se non si è superato l'esame di chimica generale ed inorganica.