stai visualizzando l'atto

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 21 maggio 1984, n. 282

Modalità di svolgimento dei concorsi straordinari per il reclutamento di ufficiali e sottufficiali della Guardia di finanza, previsti dall'art. 8 del decreto-legge 30 settembre 1982, n. 688, convertito, con modificazioni, nella legge 27 novembre 1982, n. 873.

nascondi
vigente al 14/05/2026
Testo in vigore dal:  18-7-1984

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il decreto-legge 30 settembre 1982, n. 688, convertito, con modificazioni, nella legge 27 novembre 1982, n. 873, concernente misure urgenti in materia di entrate fiscali;
Visti i decreti del Presidente della Repubblica 26 agosto 1959, n. 1006, e 6 ottobre 1980, n. 786, concernenti il regolamento sul reclutamento degli ufficiali della Guardia di finanza;
Vista la legge 26 febbraio 1974, n. 45, sul reclutamento di ufficiali di complemento della Guardia di finanza in servizio di prima nomina;
Vista la legge 29 maggio 1967, n. 371, sul reclutamento degli ufficiali in servizio permanente della Guardia di finanza;
Vista la legge 11 dicembre 1975, n. 627, sul reclutamento dei sottufficiali della Guardia di finanza;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, che detta norme di esecuzione del testo unico delle disposizioni sullo statuto degli impiegati civili dello Stato;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, concernente il riordinamento delle carriere degli impiegati civili dello Stato;
Udito il parere del Consiglio di Stato;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 15 maggio 1984;
Sulla proposta del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro della difesa e con il Ministro del tesoro;

EMANA

il seguente decreto:

Art. 1



I concorsi straordinari, per titoli ed esami, previsti dall'art. 8 del decreto-legge 30 settembre 1982, n. 688, convertito, con modificazioni, nella legge 27 novembre 1982, n. 873, sono indetti:
1) per il reclutamento di cinquanta sottotenenti in servizio permanente effettivo della Guardia di finanza, con decreto del Ministro delle finanze da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale;
2) per il reclutamento di cinquecento vicebrigadieri in servizio continuativo, con determinazione del comandante generale della Guardia di finanza, da pubblicarsi nel Foglio d'ordini del Corpo, nella quale il numero dei posti messi a concorso è distinto per il contingente ordinario e di mare.
I concorsi si concludono con la nomina a ufficiale in servizio permanente effettivo ed a sottufficiale in servizio continuativo dei concorrenti dichiarati vincitori.
Si applicano, in quanto siano compatibili con le norme del presente regolamento, le disposizioni contenute nel titolo I del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.