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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 23 dicembre 1983, n. 1144

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Milano.

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vigente al 14/05/2026
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Testo in vigore dal:  3-5-1984

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università di Milano, approvato con regio decreto 4 novembre 1926, n. 2280, e successive modificazioni;
Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;
Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;
Vedute le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;
Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte in deroga il termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Università di Milano e convalidati dal Consiglio universitario nazionale nel suo parere;
Sentito il parere del Consiglio universitario nazionale;
Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università di Milano, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Articolo unico


Art. 34 - nell'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in chimica sono inseriti seguenti insegnamenti:
Per l'indirizzo organico-biologico:
chimica analitica clinica;
analisi degli inquinanti;
chimica fisica biologica;
fotochimica;
chimica biorganica;
meccanismi di reazione in chimica organica;
chimica e tecnologia dei polimeri;
biopolimeri.
Nel medesimo elenco l'insegnamento di "tecnologia e chimica del petrolio" cambia la denominazione in quella di "petrolchimica e tecnologia dei prodotti petroliferi"; l'insegnamento di "chimica delle sostanze coloranti" cambia la denominazione in quella di "chimica e tecnologia delle sostanze coloranti".
Per l'indirizzo inorganico-chimico-fisico:
analisi chimica applicata;
analisi chimica strumentale;
complementi di chimica fisica;
catalisi;
teoria degli elettroliti;
termodinamica dei processi irreversibili;
complementi di chimica inorganica;
meccanismi di reazione in chimica inorganica;
chimica dei composti di coordinazione;
chimica dei combustibili;
chimica fisica dei polimeri;
chimica biorganica.
Nel medesimo elenco l'insegnamento di "chimica colloidale delle interfasi" cambia la denominazione in quella di "chimica fisica delle interfasi".
Art. 35 - nell'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in chimica industriale sono inseriti i seguenti insegnamenti: biopolimeri;
catalisi;
chimica fisica delle interfasi;
chimica dei composti di coordinazione;
chimica macromolecolare;
chimica fisica dei polimeri;
chimica e tecnologia dei polimeri;
chimica dei composti eterociclici;
chimica organica applicata;
chimica organica superiore;
chimica farmaceutica;
esercitazioni di chimica organica e analisi organica;
chimica e tecnologia delle acque.
Art. 42 - nell'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in fisica è inserito l'insegnamento di "fisica delle superfici".
Art. 45 - nell'elenco degli insegnamenti complementari, tabella A, degli indirizzi: generale, didattico ed applicativo del corso di laurea in matematica, è inserito l'insegnamento di "programmazione matematica".
Art. 46 - nell'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in scienze naturali sono inseriti i seguenti insegnamenti: laboratorio di tecniche microscopiche, istologiche e istochimiche;
biologia cellulare;
micologia;
sedimentologia.
Art. 50 - nell'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in scienze biologiche sono inseriti i seguenti insegnamenti:
genetica applicata;
citochimica e istochimica;
biochimica macromolecolare;
laboratorio di tecniche farmacologiche.
Art. 56 - nell'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in scienze dell'informazione sono inseriti i seguenti insegnamenti:
scienze della istruzione;
informatica musicale.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 23 dicembre 1983

PERTINI FALCUCCI

Visto, il Guardasigilli: MARTINAZZOLI

Registrato alla Corte dei conti, addì 22 marzo 1984

Registro n. 17 Istruzione, foglio n. 325