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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 23 dicembre 1983, n. 1091

Modificazioni allo statuto all'Università cattolica del Sacro Cuore di Milano.

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vigente al 13/05/2026
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Testo in vigore dal:  22-4-1984

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università cattolica del Sacro Cuore di Milano, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1163, e successive modificazioni;
Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;
Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;
Veduta la legge 11 aprile 1953, n: 312;
Vedute le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;
Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Università cattolica del Sacro Cuore di Milano e convalidati dal Consiglio universitario nazionale nel suo parere;
Sentito il parere del Consiglio universitario nazionale;
Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università cattolica del Sacro Cuore di Milano, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Articolo unico


La scuola diretta a fini speciali - scuola per la preparazione di personale tecnico specializzato in cosmetologia con le relative norme statutarie - articoli da 185 a 196 - è soppressa e sostituita come segue:

3 - Scuola per tecnici specializzati in cosmetologia
Art. 185. - È istituita presso l'Università cattolica del Sacro Cuore di Milano la scuola diretta a fini speciali per tecnici specializzati in cosmetologia.
Art. 186. - La direzione della scuola ha sede in Roma presso la facoltà di medicina e chirurgia "A. Gemelli".
Art. 187. - La scuola ha lo scopo di fornire una completa preparazione teorico-pratica agli allievi per l'esercizio della professione di tecnico specializzato in cosmetologia.
Art. 188. - La durata del corso è di anni tre e non è suscettibile di abbreviazioni.
Art. 189. - Il numero degli studenti che possono essere iscritti è di trenta per ogni anno di corso e complessivamente di novanta per l'intero corso di studi.
Art. 190. - Alla scuola sono ammessi i diplomati degli istituti di istruzione secondaria di secondo grado, giusta le disposizioni vigenti per l'ammissione ai vari corsi di laurea.
Art. 191. - L'accesso alla scuola è subordinato al preventivo superamento di un esame medico, di un esame attitudinale e psicodiagnostico. Qualora il numero degli aspiranti sia superiore a quello dei posti disponibili, l'accesso alla scuola medesima nei limiti dei posti disponibili è subordinato al superamento di un esame consistente in una prova scritta, che potrà svolgersi mediante domande a risposte multiple, integrate eventualmente da un colloquio e dalla valutazione, in misura non superiore al 30% del punteggio complessivo a disposizione della commissione, dei titoli di studio richiesti per l'ammissione.
Le prove di esame danno luogo ad una graduatoria di merito.
Art. 192. - Le materie di insegnamento, tutte afferenti alla facoltà di medicina e chirurgia, sono le seguenti:
1° Anno di corso:
anatomia e istologia generale e della cute;
biochimica;
biologia;
chimica dei prodotti cosmetici I;
cosmetologia applicata I;
dermatologia cosmetologica I;
fisica;
fisiologia;
microbiologia applicata ed igiene;
nozioni di chimica generale inorganica e organica.
2° Anno di corso:
chimica dei prodotti cosmetici II;
controllo di qualità, microbiologico e tossicologico I;
cosmetologia applicata II;
dermatologia cosmetologica II;
etica medica;
Farmacologia e tossicologia cosmetologica;
fisioterapia;
nozioni di botanica farmaceutica e fitocosmesi.
3° Anno di corso:
controllo di qualità, microbiologico e tossicologico II;
cosmetologia applicata, correttiva e decorativa;
elementi di economia;
legislazione cosmetica;
marketing, pubblicità e psicocosmesi;
nozioni di patologia dermatologica;
tecnologia e formulazione dei prodotti cosmetici.
L'attività didattica e scientifica è completata da periodi di tirocinio pratico e da esercitazioni che verranno svolti a norma del regolamento studenti del 1938/1269.
Art. 193. - La frequenza ai corsi è obbligatoria. Gli esami annuali e le prove al termine dei tirocini pratici e la verifica dell'apprendimento in sede di esercitazioni si svolgeranno con le modalità previste dal regolamento studenti del 1938/1269.
Art. 194. - L'esame di diploma consiste:
a) nella discussione di una tesi scritta su un argomento riguardante le materie d'insegnamento;
b) nella verifica della competenza professionale acquisita mediante l'esecuzione di una o più prove pratiche.
A coloro che avranno superato l'esame, verrà rilasciato il diploma di tecnico specializzato in cosmetologia.
Art. 195. - L'importo delle tasse, soprattasse e contributi dovuti dagli iscritti alla scuola è quello determinato anno per anno dal consiglio di amministrazione dell'Università cattolica del Sacro Cuore come previsto nell'art. 55 del presente statuto.
Art. 196. - La direzione della scuola è affidata a professore ordinario o straordinario che insegni anche nella scuola stessa. Il direttore dura in carica tre anni ed è riconfermabile. In caso di motivato impedimento, la direzione della scuola è affidata a professore associato che pure insegni nella scuola medesima.
Art. 197. - Il consiglio della scuola è composto da tutti i docenti universitari di ruolo afferenti alla scuola stessa, ivi compresi i professori a contratto. La composizione e le attribuzioni del consiglio, l'elezione e i compiti del direttore sono regolati dall'art. 94 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, relativo ai consigli di corso di laurea ed al presidente.
Art. 198. - Per tutto quanto non previsto dallo statuto della scuola diretta a fini speciali per tecnici specializzati in cosmetologia si fa rinvio alla normativa vigente in materia.
È inoltre istituita la seguente nuova scuola diretta a fini speciali:

4 - Scuola per terapisti della riabilitazione
Art. 1. - È istituita presso l'Università cattolica del Sacro Cuore di Milano la scuola diretta a fini speciali per terapisti della riabilitazione.
Art. 2. - La direzione della scuola ha sede in Roma presso la facoltà di medicina e chirurgia "A. Gemelli".
Art. 3. - La scuola ha lo scopo di fornire una completa preparazione teorico-pratica agli allievi per lo esercizio della professione di terapia della riabilitazione.
Art. 4. - La durata del corso è di anni tre e non è suscettibile di abbreviazioni.
Art. 5. - Il numero degli studenti che possono essere iscritti è di quindici per ogni anno di corso e complessivamente di quarantacinque per l'intero corso di studi.
Art. 6. - Alla scuola sono ammessi i diplomati degli istituti di istruzione secondaria di secondo grado, giusta le disposizioni vigenti per l'ammissione ai vari corsi di laurea.
Art. 7. - L'accesso alla scuola è subordinato al preventivo superamento di un esame medico, di un esame attitudinale e psicodiagnostico.
Qualora il numero degli aspiranti sia superiore a quello dei posti disponibili, l'accesso alla scuola medesima nei limiti dei posti disponibili è subordinato al superamento di un esame consistente in una prova scritta, che potrà svolgersi mediante domande a risposte multiple, integrato eventualmente da un colloquio e dalla valutazione, in misura non superiore al 30% del punteggio complessivo a disposizione della commissione, dei titoli di studio richiesti per l'ammissione.
Le prove di esame danno luogo ad una graduatoria di merito.
Art. 8. - Le materie di insegnamento, tutte afferenti alla facoltà di medicina e chirurgia, sono le seguenti:
1° Anno di corso:
chinesiologia;
elementi di anatomia umana;
elementi di biomeccanica;
elementi di fisica;
elementi di fisiologia umana;
elementi di psicologia;
nozioni di dermatologia;
nozioni di geriatria e gerontologia;
nozioni di patologia dell'apparato cardio-vascolare;
nozioni di patologia dell'apparato respiratorio;
nozioni di patologia neurologica;
nozioni di patologia ortopedica;
nozioni di reumatologia;
nozioni di traumatologia.
2° Anno di corso:
chinesiterapia;
clinica della riabilitazione e tecniche riabilitative I;
etica medica professionale;
logoterapia;
massoterapia;
terapia fisica strumentale;
terapia occupazionale.
3° Anno di corso:
clinica della riabilitazione e tecniche riabilitative II;
elementi di deontologia e legislazione sanitaria;
elementi di igiene e medicina preventiva;
elementi di pronto soccorso.
L'attività didattica e scientifica è completata da periodi di tirocinio pratico e da esercitazioni che verranno svolti a norma del regolamento studenti n. 1269/1938.
Art. 9. - La frequenza ai corsi è obbligatoria. Gli esami annuali e le prove al termine dei tirocini pratici e la verifica dell'apprendimento in sede di esercitazioni si svolgeranno con le modalità previste dal regolamento studenti del 1269/1938.
Art. 10. - L'esame di diploma consiste:
a) nella discussione di una tesi scritta su un argomento riguardante le materie d'insegnamento;
b) nella verifica della competenza professionale acquisita mediante l'esecuzione di una o più prove pratiche.
A coloro che avranno superato l'esame, verrà rilasciato il diploma di terapista della riabilitazione.
Art. 11. - L'importo delle tasse, soprattasse e contributi dovuti dagli iscritti alla scuola è quello determinato anno per anno dal consiglio di amministrazione dell'Università cattolica del Sacro Cuore, come previsto dall'art. 55 dello statuto.
Art. 12. - La direzione della scuola è affidata a professore ordinario o straordinario che insegni anche nella scuola stessa. Il direttore dura in carica tre anni ed è riconfermabile. In caso di motivato impedimento, la direzione della scuola è affidata a professore associato che pure insegni nella scuola medesima.
Art. 13. - Il consiglio della scuola è composto da tutti i docenti universitari di ruolo afferenti alla scuola stessa, ivi compresi i professori a contratto. La composizione e le attribuzioni del consiglio, l'elezione e i compiti del direttore sono regolati dall'art. 94 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, relativo ai consigli di corso di laurea ed al presidente.
Art. 14. - Per tutto quanto non previsto dallo statuto della scuola diretta a fini speciali per terapisti della riabilitazione si fa rinvio alla normativa vigente in materia.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 23 dicembre 1983

PERTINI FALCUCCI

Visto, il Guardasigilli: MARTINAZZOLI

Registrato alla Corte dei conti, addì 15 marzo 1984

Registro n. 16 Istruzione, foglio n. 175