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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 ottobre 1983, n. 911

Modificazioni allo statuto dell'Università cattolica "S. Cuore" di Milano.

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vigente al 13/05/2026
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Testo in vigore dal:  7-3-1984

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università cattolica "S. Cuore" di Milano, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1163, e modificato con regio decreto 26 ottobre 1940, n. 2030, e successive modificazioni;
Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;
Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;
Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università degli studi anzidetta;
Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592;
Sentito il parere del Consiglio universitario nazionale;
Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;
Decreta:

Lo

statuto dell'Università cattolica "S. Cuore" di Milano, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso: Dopo l'art. 154, e con il conseguente spostamento della numerazione degli articoli successivi, sono aggiunti i seguenti nuovi articoli relativi alla istituzione della scuola di specializzazione in "chirurgia d'urgenza e pronto soccorso".

Articolo unico


Scuola di specializzazione in chirurgia d'urgenza e pronto soccorso
Art. 155. - È istituita presso l'Università cattolica del "Sacro Cuore" - facoltà di medicina e chirurgia "A. Gemelli" - la scuola di specializzazione in "chirurgia d'urgenza e pronto soccorso", che conferisce il diploma di specialista in chirurgia d'urgenza e pronto soccorso.
Art. 156. - La direzione della scuola ha sede presso l'istituto di semeiotica chirurgica.
Art. 157. - La scuola ha lo scopo di dare un'adeguata preparazione professionale - teorica e pratica - nell'ambito della patologia che richieda provvedimenti chirurgici d'urgenza.
Art. 158. - La durata del corso è di cinque anni e non è suscettibile di abbreviazioni.
Art. 159. - Il numero degli iscritti è di sei per ogni anno e complessivamente di trenta per l'intero corso di studi.
Art. 160. - Alla scuola sono ammessi solo i laureati in medicina e chirurgia. È richiesto il diploma di abilitazione all'esercizio professionale.
Art. 161. - Per l'ammissione alla scuola è richiesto il superamento di un esame consistente in una prova scritta che dovrà svolgersi mediante domande a risposte multiple, integrata eventualmente da un colloquio e dalla valutazione, in misura non superiore al 30% del punteggio complessivo a disposizione della commissione, dei seguenti titoli:
a) la tesi nella disciplina attinente alla specializzazione;
b) il voto di laurea;
c) il voto riportato negli esami di profitto del corso di laurea nelle materie concernenti la specializzazione;
d) le pubblicazioni nelle predette materie.
Il punteggio dei predetti titoli è quello stabilito dal decreto ministeriale 16 settembre 1982.
Sono ammessi alla scuola di specializzazione coloro che, in relazione al numero dei posti disponibili, si siano collocati in posizione utile nelle graduatorie compilate sulla base del punteggio complessivo riportato.
Art. 162. - Le materie di insegnamento, tutte afferenti alla facoltà di medicina e chirurgia, sono le seguenti:
1° Anno:
anatomia chirurgica;
anestesiologia;
chirurgia sperimentale;
clinica chirurgica generale d'urgenza e di pronto soccorso I;
patologia chirurgica I;
ricerche di laboratorio;
semeiotica I.
2° Anno:
anatomia patologica;
clinica chirurgica generale d'urgenza e di pronto soccorso II; endoscopia;
fisiopatologia chirurgica I;
patologia chirurgica II;
rianimazione;
semeiotica II;
trattamento pre e post operatorio in chirurgia d'urgenza.
3° Anno:
chirurgia vascolare d'urgenza;
clinica chirurgica generale d'urgenza e di pronto soccorso III; fisiopatologia chirurgica II;
neurotraumatologia I;
patologia chirurgica III;
radiologia;
terapia intensiva I;
traumatologia dell'apparato locomotore I.
4° Anno:
chirurgia ginecologica d'urgenza;
chirurgia pediatrica d'urgenza;
chirurgia plastica e riparatrice I;
chirurgia toracica d'urgenza I;
clinica chirurgica generale d'urgenza e di pronto soccorso IV; neurotraumatologia II;
terapia intensiva II;
traumatologia dell'apparato locomotore II.
5° Anno:
angioradiologia;
cardiochirurgia d'urgenza;
chirurgia plastica e riparatrice II;
chirurgica toracica d'urgenza II;
chirurgia urologica d'urgenza;
clinica chirurgica generale d'urgenza e di pronto soccorso V;
medicina legale;
trattamento del politraumatizzato;
traumatologia maxillo-facciale.
Art. 163. - La frequenza ai corsi è obbligatoria. Alla fine di ogni anno accademico lo specializzando deve sostenere un esame teorico-pratico per il passaggio all'anno di corso successivo. La commissione d'esame, di cui fanno parte il direttore della scuola ed i docenti delle materie relative all'anno di corso, esprime un giudizio globale sul livello di preparazione del candidato nelle singole discipline e relative attività pratiche prescritte per l'anno di corso. Coloro che non superano detto esame potranno ripetere l'anno di corso una sola volta.
Art. 164. - La frequenza alle attività didattiche sia teoriche che pratiche è obbligatoria per 10 mesi all'anno. Per sostenere gli esami annuali di profitto gli specializzandi devono aver frequentato almeno i 3/4 della attività didattica generale.
Ai fini della frequenza e delle attività pratiche va riconosciuta utile, sulla base di idonea documentazione, l'attività svolta dallo specializzando in strutture di servizio socio-sanitario attinenti alla specializzazione anche all'estero o nell'ambito di quanto previsto dalla legge 9 febbraio 1979, n. 38, in materia di cooperazione dell'Italia con i Paesi in via di sviluppo.
Art. 165. - Superato l'esame teorico-pratico dell'ultimo anno, il corso di studio della scuola di specializzazione si conclude con un esame finale consistente nella discussione di una dissertazione scritta su una o più materie del corso.
A coloro che abbiano superato l'esame finale viene rilasciato il diploma di specialista.
Art. 166. - L'importo delle tasse e soprattasse dovuto dagli iscritti alla scuola è quello previsto dallo statuto dell'Università cattolica determinato dal consiglio di amministrazione in base alle vigenti disposizioni di legge;
i contributi sono stabiliti anno per anno dal consiglio di amministrazione.
Art. 167. - Nella scuola è costituito un consiglio, presieduto dal direttore, e composto dai docenti universitari di ruolo e dai professori a contratto previsti dall'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162, ai quali sono affidate le attività didattiche nella scuola, nonché da una rappresentanza di tre specializzandi eletti secondo le modalità di cui all'art. 99 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382.
Il consiglio esercita le competenze spettanti, ai sensi dell'art. 94 del decreto del Presidente della Repubblica n. 382, al consiglio di corso di laurea in materia di coordinamento di insegnamenti.
Il direttore viene nominato dal rettore, su proposta del consiglio della scuola, tra i professori ordinari o straordinari che insegnino anche nella scuola stessa; dura in carica tre anni ed è riconfermabile. In caso di motivato impedimento la direzione della scuola è affidata a professore associato che pure insegni nella scuola medesima.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 24 ottobre 1983

PERTINI FALCUCCI

Visto, il Guardasigilli: MARTINAZZOLI

Registrato alla Corte dei conti, addì 30 gennaio 1984

Registro n. 4 Istruzione, foglio n. 381