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DECRETO-LEGGE 18 ottobre 1983, n. 568

Proroga delle gestioni esattoriali e delle ricevitorie provinciali delle imposte dirette nonchè delle tesorerie comunali e provinciali.

note:
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 09 dicembre 1983, n. 681 (in G.U. 16/12/1983, n.344).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 25/06/2008)
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Testo in vigore dal:  22-10-1983 al: 30-4-1985
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Ritenuta la necessità e l'urgenza di prorogare le gestioni delle esattorie e delle ricevitorie provinciali delle imposte dirette nonché delle tesorerie comunali e provinciali;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 17 ottobre 1983;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro delle finanze, di concerto con i Ministri del tesoro e del bilancio e della programmazione economica;

EMANA

il seguente decreto:

Art. 1

1. La gestione delle esattorie comunali e consorziali e delle ricevitorie provinciali delle imposte dirette nonché delle tesorerie comunali e provinciali, in corso per il periodo 1975-83, è prorogata alle medesime condizioni fino al 31 dicembre 1984. Resta ferma la misura dell'aggio determinata con le modalità previste dall'articolo 31, settimo e ottavo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 603, e successive modificazioni, per le riscossioni mediante ruoli, nonché quella prevista dall'articolo 22 del decreto-legge 30 settembre 1982, n. 688, convertito, con modificazioni, nella legge 27 novembre 1982, n. 873, per le riscossioni mediante versamenti diretti.
2. La gestione delle esattorie conferite alla Società esattorie vacanti ai sensi dell'articolo 1 della legge 4 agosto 1977, n. 524, è prorogata alle medesime condizioni fino al 31 dicembre 1984.
3. Le cauzioni prestate a garanzia delle singole gestioni restano vincolate per lo stesso titolo fino al 31 dicembre 1984.