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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 15 luglio 1983, n. 514

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Torino.

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vigente al 13/05/2026
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Testo in vigore dal:  16-10-1983

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Torino, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2284, e modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2788 e, successive modificazioni;
Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;
Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;
Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università degli studi anzidetta;
Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592;
Sentito il parere del Consiglio universitario nazionale;

Sulla

proposta del Ministro della pubblica istruzione; Decreta:

Articolo unico


Lo statuto dell'Università degli studi di Torino, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:
Gli articoli da 378 a 385, relativi alla scuola di specializzazione in viticoltura ed enologia, sono abrogati e sostituiti dai seguenti:

Scuola di specializzazione in viticoltura ed enologia
Art. 378. - È istituita presso l'Università di Torino la scuola di specializzazione in viticoltura ed enologia che conferisce il diploma di specialista in viticoltura ed enologia.
Art. 379. - La direzione della scuola ha sede presso la facoltà di agraria dell'Università di Torino.
Art. 380. - La scuola ha lo scopo di dare ai laureati, mediante corsi teorici, esercitazioni di laboratorio e attività pratiche, una specifica preparazione nel settore viticolo ed enologico.
Art. 381. - La durata del corso di studio è biennale e non è suscettibile di abbreviazioni.
Art. 382. - Il numero degli iscritti è di venti per ogni anno e complessivamente di quaranta per l'intero corso di studi.
Art. 383. - Alla scuola sono ammessi i laureati in scienze agrarie, in chimica, in chimica industriale, in ingegneria chimica, in scienze delle preparazioni alimentari, in scienze naturali, in scienze biologiche, in farmacia ed in chimica e tecnologia farmaceutiche.
Possono partecipare all'esame di ammissione coloro che siano in possesso del diploma di laurea richiesto e, qualora prescritto, anche del diploma di abilitazione all'esercizio professionale.
Art. 384. - Per l'ammissione alla scuola è richiesto il superamento di un esame consistente in una prova scritta che dovrà svolgersi mediante domande a risposte multiple, integrata eventualmente da un colloquio e da una valutazione, in misura non superiore al 30% del punteggio complessivo a disposizione della commissione, dei seguenti titoli:
a) la tesi in disciplina attinente alla specializzazione;
b) il voto di laurea;
c) il voto riportato negli esami di profitto del corso di laurea nelle materie concernenti la specializzazione;
d) le pubblicazioni nelle predette materie.
La ripartizione del punteggio dei predetti titoli, secondo quanto stabilito dal decreto ministeriale 16 settembre 1982, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 275 del 6 ottobre 1982, viene così effettuata:
fino ad un massimo di 5 punti per il voto di laurea:
0,30 per punto da 99 a 109; 4 per i pieni voti assoluti e 5 per la lode;
fino ad un massimo di 5 punti per i voti riportati negli esami di corso di laurea attinenti alla specializzazione (è possibile valutare fino ad un massimo di sette esami a discrezione motivata dalla commissione) così attribuibili: 0,25 per esame superato con i pieni voti legali (da 27 a 29/30); 0,50 per esame superato con i pieni voti assoluti; 0,75 per esame superato con i pieni voti assoluti e lode;
fino ad un massimo di 10 punti per la valutazione della tesi di laurea in disciplina attinente alla specializzazione, considerata come lavoro scientifico non stampato (se pubblicata viene valutata in ogni caso, una sola volta);
fino ad un massimo di 10 punti per le pubblicazioni nelle materie attinenti alla specializzazione.
Sono ammessi alla scuola di specializzazione coloro che, in relazione al numero dei posti disponibili, si siano collocati in posizione utile nelle graduatorie compilate sulla base del punteggio complessivo riportato.
Art. 385. - Le materie di insegnamento, che afferiscono tutte alla facoltà di agraria dell'Università di Torino, sono le seguenti:
1° Anno:
1) viticoltura generale;
2) biologia viticola;
3) chimica enologica;
4) esercitazioni di chimica enologica;
5) microbiologia enologica;
6) esercitazioni di microbiologia enologica;
7) costruzioni enologiche;
8) meccanica enologica;
9) legislazione viticolo-enologica;
10) economia del mercato vitivinicolo;
11) degustazione.
2° Anno:
1) ampelografia;
2) tecnica viticola;
3) esercitazioni di tecnica viticola;
4) tecnologia enologica;
5) esercitazioni di tecnologia enologica;
6) meccanizzazione della viticoltura;
7) patologia viticola;
8) zoologia viticola;
9) organizzazione aziendale;
10) tecniche di mercato.
A giudizio del consiglio della scuola, potranno essere attivati corsi monografici su: virosi della vite; nematologia viticola; coltivazione e tecnologia dell'uva da tavola e da essiccare: tecniche di distillazione, vini speciali, aceti e succhi d'uva, e su altri temi che di anno in anno potranno risultare necessari per venire incontro alle esigenze degli operatori del settore, rispondendo alle finalità della scuola.
Potranno inoltre essere tenuti brevi cicli di lezioni e conferenze su particolari argomenti interessanti le varie discipline della scuola.
Art. 386. - La frequenza ai corsi è obbligatoria. Alla fine di ogni anno accademico lo specializzando deve sostenere un esame teorico pratico per il passaggio all'anno di corso successivo. La commissione d'esame, di cui fanno parte il direttore della scuola ed i docenti delle materie relative all'anno in corso, esprime un giudizio globale sul livello di preparazione del candidato nelle singole discipline e relative attività pratiche prescritte per l'anno di corso. Coloro che non superano detto esame potranno ripetere l'anno di corso una sola volta.
Art. 387. - Sono previste attività pratiche (analisi di laboratorio; partecipazione ad operazioni vendemmiali e di tecnologia della vinificazione) da svolgersi presso aziende viticole e stabilimenti enologici, di volta in volta indicati dal consiglio della scuola in base alle disponibilità delle aziende e alla esigenza di completare la preparazione degli allievi in relazione ai fini della scuola stessa.
Per sostenere gli esami è necessario che lo specializzando abbia frequentato almeno il 50% delle lezioni di ciascuna delle singole materie ed abbia partecipato alle attività pratiche per almeno il 70% delle ore annualmente previste per le attività stesse dal consiglio della scuola.
Art. 388. - Superato l'esame teorico-pratico dell'ultimo anno, il corso di studio della scuola di specializzazione si conclude con un esame finale consistente nella discussione di una dissertazione scritta su una o più materie del corso.
A coloro che abbiano superato l'esame finale viene rilasciato il diploma di specialista in viticoltura ed enologia.
Art. 389. - L'importo delle tasse e soprattasse dovute dagli iscritti alla scuola è quello previsto dalle vigenti disposizioni di legge; i contributi sono stabiliti anno per anno dal consiglio di amministrazione.
Art. 390. - Il consiglio della scuola è composto dai docenti universitari di ruolo e dai professori a contratto previsti dall'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162, ai quali sono affidate attività didattiche nella scuola, nonché da una rappresentanza di tre specializzandi eletti secondo le modalità di cui all'art. 99 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382.
Il consiglio esercita le competenze spettanti, ai sensi dell'art. 94 del decreto del Presidente della Repubblica n. 382, al consiglio di corso di laurea in materia di coordinamento di insegnamenti.
La direzione della scuola è affidata a un professore ordinario o straordinario che insegni anche nella scuola stessa. In caso di motivato impedimento la direzione della scuola è affidata a un professore associato che pure insegni nella scuola medesima.
Norma transitoria.
Art. 391. - In via transitoria, per gli specializzandi già iscritti secondo il precedente ordinamento al momento dell'entrata in vigore del presente statuto, è, ammesso il passaggio al nuovo ordinamento. Il conseguimento del diploma è condizionato al superamento di tutti gli esami, compresi quelli relativi agli insegnamenti non previsti nel precedente ordinamento.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 15 luglio 1983

PERTINI FALCUCCI

Visto, il Guardasigilli: MARTINAZZOLI

Registrato alla Corte dei conti, addì 22 settembre 1983

Registro n. 62 Istruzione, foglio n. 303