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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 maggio 1983, n. 475

Concessione all'Ente nazionale italiano per il turismo del patrocinio e dell'assistenza in giudizio dell'Avvocatura dello Stato.

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vigente al 14/05/2026
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Testo in vigore dal:  29-9-1983

Art. 1

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 43 del testo unico delle leggi e delle norme giuridiche sulla rappresentanza e difesa in giudizio dello Stato e sull'ordinamento dell'Avvocatura dello Stato, approvato con regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611, modificato dall'art. 1 della legge 16 novembre 1939, n. 1889, e integrato dall'art. 11 della legge 3 aprile 1979, n. 103;
Considerata la opportunità di autorizzare l'Avvocatura dello Stato ad assumere il patrocinio dell'Ente nazionale italiano per il turismo (ENIT);
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri grazia e giustizia e del tesoro;

Decreta:

L'Avvocatura dello Stato è autorizzata ad assumere la rappresentanza e la difesa dell'Ente nazionale italiano per il turismo (ENIT) nei giudizi attivi e passivi avanti le autorità giudiziarie, i collegi arbitrali, le giurisdizioni amministrative e speciali.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 31 maggio 1983

PERTINI FANFANI - DARIDA - GORIA

Visto, il Guardasigilli: DARIDA

Registrato alla Corte dei conti, addì 8 settembre 1983

Registro n. 7 Presidenza, foglio n. 297