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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 giugno 1983, n. 334

Modifica dei termini previsti dagli articoli 14 e 15 del decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 1977, n. 783, e successive modificazioni, in materia di rilascio delle licenze e delle autorizzazioni sostitutive delle licenze e delle autorizzazioni per l'autotrasporto di cose in conto proprio e per conto di terzi.

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vigente al 13/05/2026
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Testo in vigore dal:  3-8-1983

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 6 giugno 1974, n. 298, concernente l'istituzione dell'albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto di terzi, disciplina degli autotrasportatori di cose e istituzione di un sistema di tariffe a forcella per i trasporti di merci su strada, modificata dalla legge 28 aprile 1975, n. 145, e con alcuni termini prorogati dal decreto-legge 30 gennaio 1976, n. 6, convertito nella legge 29 marzo 1976, n. 61;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 1977, n. 783, recante ulteriori norme di esecuzione della legge 6 giugno 1974, n. 298, e successive modificazioni;
Considerato che si rende necessario provvedere alla proroga di alcuni termini previsti dagli articoli 14 e 15 del precitato decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 1977, n. 783;
Udito il parere del Consiglio di Stato;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 30 giugno 1983;
Sulla proposta del Ministro dei trasporti;

EMANA

il seguente decreto:

Articolo unico


Il termine del 31 dicembre 1980 per il rilascio delle licenze e delle autorizzazioni sostitutive, rispettivamente delle licenze e delle autorizzazioni per l'autotrasporto di cose in conto proprio e per conto di terzi, rilasciate con effetto alla data del 31 ottobre 1977, fissato dal terzo e quarto comma del paragrafo quarto degli articoli 14 e 15 del decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 1977, n. 783, in esecuzione dell'art. 62, quinto comma, della legge 6 giugno 1974, n. 298, modificato dall'art. 2 della legge 28 aprile 1975, n. 145, già prorogato al 31 dicembre 1981 con decreto del Presidente della Repubblica 1 luglio 1980, n. 300, al 31 dicembre 1982 con decreto del Presidente della Repubblica 29 agosto 1981, n. 497, ed al 31 dicembre 1983 con decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1982, n. 805, è ulteriormente prorogato al 31 dicembre 1984.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 30 giugno 1983

PERTINI FANFANI - CASALINUOVO

Visto, il Guardasigilli: DARIDA

Registrato alla Corte dei conti, addì 16 luglio 1983

Atti di Governo, registro n. 47, foglio n. 9