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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 25 febbraio 1983, n. 280

Modificazione allo statuto della seconda Università degli studi di Roma.

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vigente al 14/05/2026
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Testo in vigore dal:  26-6-1983

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto della seconda Università degli studi di Roma, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 ottobre 1980, n. 1137, e successive modificazioni;
Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;
Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;
Vedute le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;
Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici della seconda Università degli studi di Roma e convalidati dal Consiglio universitario nazionale nel suo parere;
Sentito il parere del Consiglio universitario nazionale;
Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto della seconda Università degli studi di Roma, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Articolo unico


Art. 33 all'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in giurisprudenza sono aggiunti i seguenti insegnamenti:
diritto della sicurezza sociale;
diritto delle imprese;
diritto delle banche e titoli di credito;
diritto diplomatico e consolare;
diritto processuale comparato;
esegesi delle fonti del diritto romano;
filosofia della politica;
logica giuridica;
ordinamento giudiziario;
storia delle dottrine politiche;
storia e sistemi delle relazioni tra Stato e Chiesa;
diritto urbanistico;
diritto degli enti locali;
economia internazionale;
economia dello sviluppo;
diritto del commercio internazionale;
diritto internazionale della navigazione;
criminologia;
diritto della protezione dell'ambiente;
diritto dell'alimentazione.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 25 febbraio 1983

PERTINI FALCUCCI

Visto, il Guardasigilli: DARIDA

Registrato alla Corte dei conti, addì 6 giugno 1983

Registro n. 41 Istruzione, foglio n. 134