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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 gennaio 1983, n. 96

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Perugia.

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vigente al 13/05/2026
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Testo in vigore dal:  23-4-1983

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università di Perugia approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1107, e successive modificazioni;
Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592;
Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;
Vedute le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;
Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Università di Perugia e convalidati dal Consiglio universitario nazionale nel suo parere;
Sentito il parere del Consiglio universitario nazionale;
Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università di Perugia, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Articolo unico


Nell'art. 10, relativo al corso di laurea in giurisprudenza, l'insegnamento complementare di "diritto penale militare" cambia denominazione in "diritto e procedura penale militare".
Nello stesso articolo, all'elenco degli insegnamenti complementari, sono aggiunti i seguenti:
diritto costituzionale comparato;
diritto penale e processuale penale comparato;
diritto privato dell'economia;
diritto pubblico dell'economia;
diritto penale dell'economia;
diritto agrario comparato;
storia del diritto italiano moderno e contemporaneo;
diritto comparato del lavoro;
economia e finanza della sicurezza sociale;
economia pubblica;
diritto degli enti locali.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 19 gennaio 1983

PERTINI FALCUCCI

Visto, il Guardasigilli: DARIDA

Registrato alla Corte dei conti, addì 26 marzo 1983

Registro n. 22 Istruzione, foglio n. 328