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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 3 novembre 1982, n. 905

Corresponsione di miglioramenti economici al personale di ricerca e di sperimentazione.

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vigente al 14/05/2026
Testo in vigore dal:  8-12-1982

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli accordi relativi al triennio 1979-81, intervenuti il 24 gennaio 1981 tra il Governo ed i rappresentanti della Federazione unitaria C.G.I.L. - C.I.S.L. - U.I.L., della C.I.S.N.A.L., C.I.S.A.L., C.I.S.A.S., C.O.N.F.A.I.L. e CONFEDIR-DIRSTAT per il personale contemplato nel titolo I della legge 11 luglio 1980, n. 312;
Visto il protocollo aggiuntivo intervenuto tra il Sottosegretario per la funzione pubblica in rappresentanza del Governo e le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative della categoria, C.G.I.L., C.I.S.L. e U.I.L.;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 15 ottobre 1982;

Sulla

proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e per la funzione pubblica; Decreta:

Art. 1

Stipendi


In attesa del riordino degli enti di ricerca di cui al terzo comma dell'art. 1 della legge 11 luglio 1980, n. 312, ai primi ricercatori e ai ricercatori e sperimentatori ai quali è attribuito il trattamento previsto per i primi ricercatori a norma dell'art. 156 della precitata legge n. 312, spetta, a decorrere dal 1 febbraio 1981, lo stipendio degli assistenti universitari, attualmente previsto dal primo comma dell'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 2 giugno 1981, n. 270, maggiorato del 45 per cento; agli altri ricercatori e sperimentatori è corrisposto con la stessa decorrenza lo stipendio suddetto maggiorato temporaneamente del 15 per cento, in attesa dell'attribuzione della sopraindicata maggiorazione del 45 per cento che decorrerà dalla data del conseguimento dell'anzianità di servizio che, nelle forme previste dagli ordinamenti precedenti alla legge n. 312, avrebbe dato titolo all'attribuzione del parametro più elevato.
Le maggiorazioni stabilite nel precedente primo comma si applicano anche sugli stipendi derivanti dalla progressione economica, che si sviluppa in otto classi biennali dell'8 per cento, computate sullo stipendio iniziale e in successivi aumenti periodici biennali del 2,50 per cento computati sull'ultima classe di stipendio.
Ai fini dell'attribuzione degli aumenti periodici biennali per la nascita dei figli o per altre situazioni previste dalle norme vigenti, si conferiscono aumenti periodici convenzionali del 2,50 per cento sul parametro stipendiale di appartenenza, riassorbibili con la successiva progressione economica.