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LEGGE 29 giugno 1882, n. 835

Che riforma le tariffe giudiziarie (082U0835)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 26/07/1882 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/12/2008)
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Testo in vigore dal: 26-7-1882
al: 15-12-2009
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                              UMBERTO I 
 
           PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE 
 
                             RE D'ITALIA 
 
  Il Senato e la Camera dei Deputati hanno approvato, 
 
  Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue: 
 
                               Art. 1. 
 
  Sono abrogate le disposizioni contenute nei titoli II, III, IV, V e
VI (numeri 10 a 244) della parte prima della  tariffa  per  gli  atti
giudiziari in materia civile, approvata col decreto  legislativo  del
23 dicembre 1865, n. 2700, e le disposizioni contenute  nel  capo  IV
del titolo I (articoli 50 a 76)  della  tariffa  in  materia  penale,
approvata col decreto legislativo del 23 dicembre 1865, n° 2701. 
 
  Sono  del  pari  abrogate  le  disposizioni  concernenti  gli  atti
giudiziari  contenute  nei  numeri  3,  9,  19,  20,  21,  22  e   24
dell'articolo 19, e nel n° 22 dell'articolo 20 del testo unico  delle
leggi sulle tasse di  bollo,  approvato  col  Regio  decreto  del  13
settembre 1874, n° 2077 (Serie 2ª), nell'articolo 72 del testo  unico
delle leggi sulle tasse di  registro,  approvato  col  Regio  decreto
della stessa data, n° 2076 (Serie 2ª), negli articoli 105, 132,  133,
134,  quattro  ultimi  capoversi,  della  tariffa  annessa  al  testo
medesimo, e nell'articolo 2 della legge  11  gennaio  1880,  n°  5430
(Serie 2ª).