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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 1 ottobre 1982, n. 786

Modificazioni allo statuto dell'Istituto universitario di lingue moderne di Milano.

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vigente al 14/05/2026
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Testo in vigore dal:  14-11-1982

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Istituto universitario di lingue moderne di Milano, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 ottobre 1968, n. 1490, e successive modificazioni;
Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;
Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;
Vedute le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;
Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Istituto universitario di lingue moderne di Milano e convalidati dal Consiglio universitario nazionale nel suo parere;
Sentito il parere del Consiglio universitario nazionale;
Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione, di concerto con il Ministro del tesoro;

Decreta:

Lo statuto dell'Istituto universitario di lingue moderne di Milano, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Art. 1


Gli articoli 12, 13, 14, 15 e 17 sono soppressi e sostituiti come segue:
Art. 12. - L'insegnamento ufficiale è impartito da professori ordinari, straordinari ed associati.
Il ruolo dei professori universitari dello I.U.L.M. comprende le seguenti fasce:
a) professori ordinari e straordinari;
b) professori associati.
Il ruolo organico dei professori della prima fascia è costituito da 3 posti.
Il ruolo organico dei professori della seconda fascia è costituito da 35 posti.
Possono essere inoltre stipulati contratti di diritto privato con studiosi o esperti italiani e stranieri per l'attivazione di corsi integrativi di quelli ufficiali ai sensi degli articoli 25 e 29 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382.
Art. 13. - Ai professori di ruolo spetta il trattamento economico e di carriera che lo Stato attribuisce ai professori di ruolo delle università governative provvisti della medesima anzianità di servizio.
In caso di trasferimento allo I.U.L.M. di professori di ruolo appartenenti ad altri istituti universitari, saranno applicate le disposizioni vigenti in materia per i professori delle università governative.
Ai professori di ruolo della prima fascia è assicurato il trattamento di previdenza e di quiescenza che le norme legislative vigenti stabiliscono per i professori di ruolo delle università governative.
Ai professori di ruolo della seconda fascia ai fini del trattamento di previdenza e di quiescenza, sono applicate le vigenti e future disposizioni di legge in materia riguardanti il corrispondente personale docente delle università statali.
Art. 14. - Il ruolo organico dei ricercatori universitari è costituito da 45 posti.
Ai ricercatori dello I.U.L.M. spetta il trattamento economico e di carriera che lo Stato attribuisce ai ricercatori di ruolo delle università governative.
Ai fini del trattamento di previdenza e di quiescenza, si applicano ai ricercatori le stesse disposizioni di legge in materia previste dal vigente statuto per gli assistenti di ruolo.
Per le modalità inerenti la ripartizione dei posti di ricercatore e la loro copertura, per l'inquadramento nel ruolo entro i limiti dei posti in organico di cui ai precedenti commi, la disciplina generale, i diritti, le funzioni ed i doveri si applicano, in quanto compatibili con il presente statuto e con la natura dell'università non statale, le disposizioni di legge vigenti riguardanti i ricercatori universitari.
Art. 15. - I docenti di ruolo hanno l'obbligo di presentare entro il mese di giugno al direttore dell'Istituto i programmi dei corsi che si propongono di svolgere nell'anno successivo ed il consiglio di facoltà deve esaminarli e coordinarli introducendo eventuali modificazioni volte ad assicurare un armonico svolgimento dei vari corsi anche, laddove sia possibile, nel quadro di una preordinata interdisciplinarità.
Il consiglio di amministrazione, su proposta del consiglio di facoltà, stabilisce prima dell'inizio di ogni anno accademico, il numero degli insegnamenti complementari da impartire nell'anno accademico stesso; stabilisce altresì il numero massimo delle immatricolazioni per il successivo anno accademico.
Art. 17. - Alle cattedre di lingue straniere sono inoltre assegnati lettori di nazionalità o di madre lingua straniera i quali collaborano con i professori nella ricerca scientifica e nella attività didattica.
I lettori di lingua straniera sono assunti con contratto di diritto privato secondo le modalità previste dall'art. 28 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382.