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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16 giugno 1982, n. 682

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Padova.

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vigente al 14/05/2026
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Testo in vigore dal:  12-10-1982

IL PRESIDENTE DELLA, REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università di Padova, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2133, e successive modificazioni;
Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;
Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;
Vedute le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;
Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Università di Padova e convalidati dal Consiglio universitario nazionale nel suo parere;
Sentito il parere del Consiglio universitario nazionale;
Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università di Padova, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Articolo unico


Nell'art. 15, relativo al corso di laurea in giurisprudenza, all'elenco degli insegnamenti complementari è aggiunto il seguente nuovo insegnamento:
istituzioni di diritto processuale.
Il testo dell'art. 16 del medesimo corso di laurea è soppresso ed è sostituito dal seguente:
"Gli studenti non possono sostenere gli esami di diritto civile, di diritto commerciale, di diritto industriale, di diritto agrario, di diritto privato comparato, e di diritto della navigazione, se non abbiano superato l'esame di istituzioni di diritto privato; né gli esami di diritto penale e procedura penale, di diritto amministrativo, di diritto ecclesiastico, di diritto internazionale, di diritto del lavoro, se non abbiano superato gli esami di istituzioni di diritto privato e di diritto costituzionale; né l'esame di scienza delle finanze e diritto finanziario, se non abbiano superato gli esami di economia politica, di diritto costituzionale ovvero di diritto pubblico generale; né gli esami di diritto romano, di storia del diritto italiano, di diritto canonico, di diritto comune, se non abbiano superato gli esami di istituzioni di diritto romano e di storia del diritto romano, né gli esami di diritto penale militari e di medicina legale e delle assicurazioni se non abbiano superato l'esame di diritto penale".
Inoltre, nell'art. 18, l'istituto di scienze economiche, annesso alla facoltà di giurisprudenza, cambia la denominazione in quella di: "istituto di economia e finanza".

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 16 giugno 1982

PERTINI BODRATO

Visto, il Guardasigilli: DARIDA

Registrato alla Corte dei conti, addì 9 settembre 1982

Registro n. 105 Istruzione, foglio n. 225