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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 5 giugno 1982, n. 506

Attuazione delle direttive (CEE) n. 77/799 e n. 79/1070 relative alla reciproca assistenza tra gli Stati membri nei settori delle imposte dirette e dell'imposta sul valore aggiunto.

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vigente al 13/05/2026
Testo in vigore dal:  7-8-1982

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 9 febbraio 1982, n. 42, recante delega al Governo ad emanare norme per l'attuazione delle direttive della Comunità economica europea;
Viste le direttive n. 77/799 del 19 dicembre 1977 e n. 79/1070 del 6 dicembre 1979, emanate dal Consiglio delle Comunità europee, concernenti la reciproca assistenza fra le autorità degli Stati membri nel settore delle imposte dirette e dell'imposta sul valore aggiunto;
Considerato che in data 11 marzo 1982, ai termini dell'art. 1 della legge 9 febbraio 1982, n. 42, è stato inviato lo schema del presente provvedimento ai Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica per gli adempimenti ivi previsti;
Tenuto conto delle osservazioni formulate in sede parlamentare;
Considerato che risulta così completato il procedimento previsto dalla legge di delega;
Sulla proposta del Ministro per il coordinamento interno delle politiche comunitarie, di concerto con i Ministri degli affari esteri, del tesoro, delle finanze, di grazia e giustizia;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 20 maggio 1982;

EMANA

il seguente decreto:

Art. 1


All'art. 31 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, sono aggiunti i seguenti commi:
"L'Amministrazione finanziaria provvede allo scambio, con le altre autorità competenti degli Stati membri della Comunità economica europea, delle informazioni necessarie per assicurare il corretto accertamento delle imposte sul reddito e sul patrimonio.
Essa, a tal fine, può autorizzare la presenza nel territorio dello Stato di funzionari delle amministrazioni fiscali degli altri Stati membri.
L'Amministrazione finanziaria provvede alla raccolta delle informazioni da fornire alle predette autorità con le modalità ed entro i limiti previsti per l'accertamento delle imposte sul reddito".