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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 8 giugno 1982, n. 496

Attuazione della direttiva: (CEE) n. 77/312 relativa alla sorveglianza biologica della popolazione contro il rischio di saturnismo.

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vigente al 13/05/2026
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Testo in vigore dal:  5-8-1982

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 9 febbraio 1982, n. 42, recante delega al Governo ad emanare norme per l'attuazione delle direttive della Comunità economica europea;
Vista la direttiva n. 77/312 del 29 marzo 1977, emanata dal Consiglio delle Comunità europee, concernente la sorveglianza biologica della popolazione contro il rischio di saturnismo;
Considerato che in data 25 febbraio 1982, ai termini dell'art. 1 della legge 9 febbraio 1982, n. 42, è stato inviato lo schema del presente provvedimento ai Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica per gli adempimenti ivi previsti;
Tenuto conto delle osservazioni formulate in sede parlamentare;
Considerato che risulta così completato il procedimento previsto dalla legge di delega;
Sulla proposta del Ministro per il coordinamento interno delle politiche comunitarie, di concerto con i Ministri degli affari esteri, del tesoro, della sanità, dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di grazia e giustizia;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 28 maggio 1982;

EMANA

il seguente decreto:

Art. 1


L'esposizione della popolazione al rischio di saturnismo fuori dei luoghi di lavoro si basa, ai sensi del presente decreto, sulla misurazione della piombemia e, a titolo di esame indicativo o complementare, sulla misurazione dell'ALAD (deidratasi dell'acido delta-aminolevulinico) secondo le modalità di cui agli allegati II e III.
I prelievi di sangue per la campionatura sono effettuati su base volontaria.