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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 maggio 1982, n. 490

Attuazione delle direttive (CEE) n. 76/628 e n. 78/609 concernenti i prodotti di cacao e di cioccolato destinati all'alimentazione umana.

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vigente al 13/05/2026
Testo in vigore dal:  17-8-1982

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 9 febbraio 1982, n. 42, recante delega al Governo ad emanare norme per l'attuazione delle direttive della Comunità economica europea;
Viste le direttive n. 76/628 e n. 78/609 del 20 luglio 1976 e 10 ottobre 1978, emanate dal Consiglio delle Comunità europee concernenti i prodotti di cacao e cioccolato destinati all'alimentazione umana;
Considerato che in data 25 febbraio 1982, ai termini dell'art. 1 della legge 9 febbraio 1982, n. 42, è stato inviato lo schema del presente provvedimento ai Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica per gli adempimenti ivi previsti;
Tenuto conto delle osservazioni formulate in sede parlamentare;
Considerato che risulta così completato il procedimento previsto dalla legge di delega;
Sulla proposta del Ministro per il coordinamento interno delle politiche comunitarie, di concerto con i Ministri degli affari esteri, del tesoro, della sanità, di grazia e giustizia;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 13 maggio 1982;

EMANA

il seguente decreto:

Art. 1


All'art. 16 della legge 30 aprile 1976, n. 351, è aggiunto il seguente comma:
"I prodotti di cacao in polvere definiti nell'allegato ai numeri da 8) a 13), se presentati in preimballaggi individuali di peso netto compreso tra 50 grammi ed un chilogrammo incluso, possono essere posti in commercio soltanto nei pesi netti unitari seguenti: 50 grammi, 75 grammi, 125 grammi, 250 grammi, 500 grammi, 750 grammi, un chilogrammo".