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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 marzo 1982, n. 455

Modificazione allo statuto dell'Università degli studi di Napoli.

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vigente al 13/05/2026
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Testo in vigore dal:  4-8-1982

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università di Napoli, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2090 e modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2281, e successive modificazioni;
Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592;
Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;
Vedute le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;
Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Università di Napoli e convalidati dal Consiglio universitario nazionale nel suo parere;
Sentito il parere del Consiglio universitario nazionale;
Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università di Napoli, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Articolo unico


L'art. 194, relativo al corso di laurea in scienze geologiche, è sostituito dal seguente:
Art. 194. - I laureati in ingegneria, chimica, matematica, fisica vengono di regola ammessi al 2° anno per la laurea in scienze geologiche; possono venire ammessi al 3° qualora abbiano superato esami caratterizzanti di questo corso di laurea.
I laureati in scienze naturali vengono di regola ammessi al 3° anno; ma se hanno svolto la dissertazione di laurea in discipline geo-mineralogiche potranno essere ammessi al quarto anno, su conforme parere della facoltà. Coloro che sono provvisti di altra laurea ed aspirano a conseguire quella in scienze geologiche, sono ammessi all'anno di corso che viene stabilito, caso per caso, con decreto rettorale, udito il parere della facoltà e tenuto conto degli studi seguiti e degli esami superati. In ogni caso i richiedenti debbono essere forniti del titolo di studio prescritto per la immatricolazione.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 30 marzo 1982

p. Il Presidente della Repubblica Il Presidente del Senato FANFANI BODRATO

Visto, il Guardasigilli: DARIDA

Registrato alla Corte dei conti, addì 8 luglio 1982

Registro n. 88 Istruzione, foglio n. 381