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DECRETO-LEGGE 10 luglio 1982, n. 430

Disposizioni in materia di imposte di fabbricazione e di movimento dei prodotti petroliferi, di imposte dirette e di imposta sul valore aggiunto e relative sanzioni.

note:
Decreto-Legge decaduto per mancata conversione.
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/07/1982)
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Testo in vigore dal: 14-7-1982
al: 11-9-1982
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

  Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
  Ritenuta  la  necessita'  e  l'urgenza  di  emanare disposizioni in
materia  di imposte di fabbricazione e di movimentazione dei prodotti
petroliferi,  di  imposte  dirette e di imposta sul valore aggiunto e
relative sanzioni;
  Vista  la  deliberazione  del  Consiglio dei Ministri, adotta nella
riunione del 30 giugno 1982;
  Sulla  proposta  del  Presidente  del  Consiglio dei Ministri e del
Ministro  delle  finanze,  di concerto con i Ministri del tesoro, del
bilancio e della programmazione economica e di grazia e giustizia;

                                EMANA

il seguente decreto:
                               Art. 1.

  Con  effetto dal novantesimo giorno successivo alla data di entrata
in vigore del presente decreto sono soppressi l'articolo 13 del regio
decreto-legge  28  febbraio  1939,  n.  334, convertito nella legge 2
giugno  1939,  n.  739, e l'articolo 3 della legge 11 giugno 1959, n.
405,  e  i  depositi  gestiti  in  regime  SIF sono assoggettati alla
vigente  disciplina prevista per i depositi di oli minerali liberi da
tributi.  L'ammontare  del  debito  di  imposta gravante sui prodotti
giacenti a tale data, risultante da apposito inventario redatto entro
i  trenta  giorni  successivi  dal  competente  ufficio tecnico delle
imposte  di  fabbricazione  in  contraddittorio  con  l'esercente  il
deposito,  deve  essere  assolto entro sessanta giorni dalla medesima
data.