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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 5 febbraio 1982, n. 405

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Siena.

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vigente al 10/06/2026
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Testo in vigore dal:  20-7-1982

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università di Siena, approvato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2831 e modificato con regio decreto 31 ottobre 1929, n. 2395, e successive modificazioni;
Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;
Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;
Vedute le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;
Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Università di Siena e convalidati dal Consiglio universitario nazionale nel suo parere;
Sentito il parere del Consiglio universitario nazionale;
Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università di Siena, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Art. 1


Nell'art. 24, relativo all'elenco degli insegnamenti complementari dei due corsi di laurea in scienze economiche e bancarie e in scienze economiche, sono aggiunti i nuovi seguenti insegnamenti:
1) economia regionale;
2) economia dei mercati agricoli;
3) microeconomia;
4) diritto bancario;
5) sistemi informativi di azienda;
6) ricerca operativa e applicata alla gestione aziendale;
7) tecnica di crediti speciali;
8) finanza aziendale.
Nell'art. 31, relativo al corso di laurea in scienze statistiche ed economiche, all'elenco degli insegnamenti complementari sono aggiunti i nuovi seguenti insegnamenti:
1) teoria e metodi della affidabilità;
2) analisi statistica della congiuntura.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 5 febbraio 1982

PERTINI BODRATO

Visto, il Guardasigilli: DARIDA

Registrato alla Corte dei conti, addì 22 giugno 1982

Registro n. 82 Istruzione, foglio n. 148