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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 5 febbraio 1982, n. 399

Modificazione allo statuto dell'Università degli studi di Bari.

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vigente al 10/06/2026
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Testo in vigore dal:  18-7-1982

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università di Bari, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2134 e modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2169, e successive modificazioni;
Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592;
Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;
Vedute le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;
Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Università di Bari e convalidati dal Consiglio universitario nazionale nel suo parere;
Sentito il parere del Consiglio universitario nazionale;
Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;
Decreta:
Lo statuto dell'Università di Bari, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:
Al testo dell'art. 10, relativo al corso di laurea in scienze politiche, è anteposto il nuovo seguente comma:
Art. 10. - Per gli esami devono essere osservate le limitazioni seguenti:
l'esame di istituzioni di diritto privato è propedeutico alle seguenti materie:
diritto del lavoro;
diritto processuale civile e amministrativo;
diritto pubblico dell'economia;
diritto comparato delle società;
diritto internazionale privato;
diritto della previdenza sociale;
diritto sindacale italiano e comparato.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 5 febbraio 1982
PERTINI
BODRATO
Visto, il Guardasigilli: DARIDA

Registrato

alla Corte dei conti, addì 22 giugno 1982 Registro n. 82 Istruzione, foglio n. 151

Art. 1

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università di Bari, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2134 e modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2169, e successive modificazioni;
Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592;
Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;
Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;
Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;
Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;
Vedute le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;
Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Università di Bari e convalidati dal Consiglio universitario nazionale nel suo parere;
Sentito il parere del Consiglio universitario nazionale;
Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università di Bari, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:
Al testo dell'art. 10, relativo al corso di laurea in scienze politiche, è anteposto il nuovo seguente comma:
Art. 10. - Per gli esami devono essere osservate le limitazioni seguenti:
l'esame di istituzioni di diritto privato è propedeutico alle seguenti materie:
diritto del lavoro;
diritto processuale civile e amministrativo;
diritto pubblico dell'economia;
diritto comparato delle società;
diritto internazionale privato;
diritto della previdenza sociale;
diritto sindacale italiano e comparato.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 5 febbraio 1982

PERTINI BODRATO

Visto, il Guardasigilli: DARIDA

Registrato alla Corte dei conti, addì 22 giugno 1982

Registro n. 82 Istruzione, foglio n. 151