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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 5 febbraio 1982, n. 398

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Salerno.

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vigente al 14/05/2026
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Testo in vigore dal:  18-7-1982

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università di Salerno approvato con decreto del Presidente della Repubblica 18 dicembre 1968, n. 1436 e modificato con decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1969, n. 695, e successive modificazioni;
Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592;
Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;
Vedute le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;
Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Università di Salerno e convalidati dal Consiglio universitario nazionale nel suo parere;
Sentito il parere del Consiglio universitario nazionale;
Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università di Salerno, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Art. 1


Nell'art. 23, relativo agli istituti della facoltà di giurisprudenza e di economia e commercio, nell'elenco degli istituti l'istituto giuridico è soppresso e sono istituiti i seguenti nuovi istituti polidisciplinari:
istituto di diritto privato;
istituto di diritto pubblico generale;
istituto di diritto e procedura penale;
istituto di lingue.