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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 5 febbraio 1982, n. 395

Modificazioni allo statuto dell'istituto universitario pareggiato di magistero "Maria SS. Assunta" di Roma.

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vigente al 13/05/2026
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Testo in vigore dal:  17-7-1982

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Istituto universitario pareggiato di magistero "Maria SS. Assunta" di Roma, approvato con regio decreto 26 ottobre 1939, n. 1760 e modificato con decreto del Presidente della Repubblica 20 maggio 1958, n. 648, e successive modificazioni;
Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;
Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;
Vedute le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;
Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'istituto universitario pareggiato di magistero "Maria SS.
Assunta" di Roma e convalidati dal Consiglio universitario nazionale nel suo parere;
Sentito il parere del Consiglio universitario nazionale;
Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Istituto universitario pareggiato di magistero "Maria SS. Assunta" di Roma, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Articolo unico




Gli articoli 52, 57 e 59, relativi alla scuola diretta a fini speciali per la formazione di educatori professionali, sono così modificati:
Art. 52. - Nel primo comma la parola "minori" è sostituita da "soggetti".
Nello stesso articolo il secondo comma è soppresso.
Art. 57. - Nel primo comma l'espressione "della durata di due anni accademici" è sostituita con: "della durata di tre anni accademici".
Nell'art. 59 gli insegnanti di:
lineamenti anatomo-fisiologici e fisiopatologici dello sviluppo ed elementi di igiene;
istituzioni di diritto pubblico e di diritto amministrativo speciale;
legislazione minorile,
mutano la denominazione in quella di:
medicina preventiva ed educazione sanitaria;
istituzioni di diritto pubblico;
aspetti legislativi della sicurezza sociale.
Inoltre nello stesso articolo sono aggiunti i seguenti nuovi insegnamenti:
metodologia della ricerca ed elementi di statistica;
sociologia e sociopatologia della famiglia;
organizzazione ed amministrazione dei servizi del territorio;
pedagogia applicata ed organizzazione delle comunità speciali (handicappati, anziani non autosufficienti, tossicodipendenti, istituti speciali, consultori familiari).
Dopo l'art. 55 è inserita la seguente norma transitoria:


Norma transitoria. - Le diplomate della scuola Firas di "Formazione psicopedagogica per educatrici", potranno ottenere il corrispondente diploma della presente scuola con l'iscrizione e la frequenza al terzo anno e la discussione su una dissertazione scritta connessa all'attività di studio e di ricerca.


Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 5 febbraio 1982

PERTINI BODRATO

Visto, il Guardasigilli: DARIDA

Registrato alla Corte dei conti, addì 22 giugno 1982

Registro n. 82 Istruzione, foglio n. 156