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DECRETO-LEGGE 30 giugno 1982, n. 390

Disciplina delle funzioni prevenzionali e omologative delle unità sanitarie locali e dell'istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro.

note:
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 12 agosto 1982, n. 597 (in G.U. 25/08/1982, n.233).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 03/08/1993)
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Testo in vigore dal: 18-8-1993
aggiornamenti all'articolo
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione; 
  Ritenuta la necessita' e l'urgenza di disciplinare le funzioni 
prevenzionali e omologative delle unita' sanitarie locali e 
  dell'Istituto superiore per  la  prevenzione  e  la  sicurezza  del
  lavoro; 
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella 
riunione del 30 giugno 1982; 
  Sulla proposta del Presidente del  Consiglio  dei  Ministri  e  del
Ministro  dell'industria,  del  commercio  e   dell'artigianato,   di
concerto con i Ministri della sanita' e del lavoro e della previdenza
sociale; 
 
                                EMANA 
 
il seguente decreto: 
                               Art. 1. 
 
  Nelle province in cui, alla data  del  1  luglio  1982,  le  unita'
sanitarie locali non abbiano  iniziato  l'esercizio  effettivo  delle
funzioni dell'ANCC, dell'ENPI e degli organi del Ministero del lavoro
e della previdenza sociale loro trasferite dalla  legge  23  dicembre
1978,  n.  833,  il  prefetto,  con  proprio   decreto,   nomina   un
commissario, il quale esercita,  nel  territorio  della  provincia  i
compiti gia' svolti dai predetti enti ed organi. 
  Il commissario di cui al precedente comma cessa,  con  decreto  del
prefetto, dalle sue funzioni al momento in cui  le  unita'  sanitarie
locali  inizieranno  l'effettivo  esercizio   delle   funzioni   loro
trasferite e comunque entro il 31 dicembre 1982. 
  Fino alla data del 31 dicembre 1982 le regioni possono chiedere  ai
commissari  liquidatori  dell'ENPI  e  dell'ANCC  l'effettuazione  di
attivita' connesse all'esercizio, da  parte  delle  unita'  sanitarie
locali, delle funzioni di cui ai precedenti  comma,  assumendone  gli
oneri a carico delle quote del fondo  sanitarie  nazionale  assegnate
alle singole regioni. 
  Fermo il disposto di  cui  al  primo  comma  dell'articolo  19  del
decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1980, n. 619,  fino
all'emanazione dei decreti di cui  all'articolo  65  della  legge  23
dicembre 1978, n. 833, e, comunque, non oltre il  31  dicembre  1982,
riguardo ai beni mobili ed immobili ed alle attrezzature dell'ENPI  e
dell'ANCC, salvo quelli necessari per l'esercizio delle  funzioni  di
cui al primo  comma  del  successivo  articolo  2,  si  applicano  le
disposizioni di cui all'articolo 2 del decreto-legge 1  luglio  1980,
n. 285, convertito, con modificazioni, nella legge 8 agosto 1980,  n.
441. ((2)) 
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AGGIORNAMENTO (2) 
  Il D.Lgs. 30 giugno 1993, n. 268 ha disposto (con l'art. 5 commi  1
e 2) l'abrogazione del presente articolo con efficacia dalla  entrata
in vigore dei regolamenti previsti dal D.Lgs. 30 giugno 1993, n. 268,
in relazione alle materie di  rispettiva  competenza,  e  comunque  a
decorrere dal 1 gennaio 1994.