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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 aprile 1982, n. 337

Ordinamento del personale della Polizia di Stato che espleta attività tecnico-scientifica o tecnica.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/04/2023)
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Testo in vigore dal: 25-6-1982
al: 10-6-1995
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                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 

 
  Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione; 
  Visto l'art. 36 della legge 1 aprile 1981, n. 121,  concernente  il
nuovo ordinamento dell'Amministrazione della pubblica sicurezza,  con
il quale viene  conferita  delega  al  Governo  per  provvedere,  tra
l'altro, alla determinazione  dell'ordinamento  del  personale  della
Polizia di Stato che espleta attivita' tecnico-scientifica o tecnica; 
  Sentiti i pareri delle commissioni parlamentari di cui all'art. 109
della stessa legge; 
  Viste le deliberazioni del consiglio dei Ministri,  adottate  nelle
riunioni del 5 e del 23 aprile 1982; 
  Sulla proposta  del  Presidente  del  consiglio  dei  Ministri,  di
concerto con i Ministri dell'interno e del tesoro; 

 
                                EMANA 

 
                        il seguente decreto: 
                                Art.1 
                        Istituzione dei ruoli 

 
  Per le esigenze operative di polizia e, in  generale,  di  supporto
del Ministero dell'interno nonche', fatte salve le predette esigenze,
della Presidenza del Consiglio dei Ministri, in relazione  all'ultimo
comma dell'art. 1 della legge 1° aprile  1981,  n.  121,  nell'ambito
dell'Amministrazione  della  pubblica  sicurezza  sono  istituiti   i
seguenti ruoli del  personale  della  Polizia  di  Stato  che  svolge
attivita' tecnicoscientifica  o  tecnica,  attinente  ai  settori  di
polizia  scientifica,  di  telecomunicazioni,  di   informatica,   di
motorizzazione, di equipaggiamento ed accasermamento, di arruolamento
e del servizio sanitario: 
    l) ruolo degli operatori·tecnici; 
    2) ruolo dei collaboratori tecnici; 
    3) ruolo dei revisori tecnici; 
    4) ruolo dei periti tecnici; 
    5) ruolo dei direttori tecnici; 
    6) ruolo dei dirigenti tecnici. 
  Le relative dotazioni organiche sono fissate nella allegata tabella
A. 
  I  profili  professionali  degli  appartenenti   ai   ruoli   degli
operatori,  dei  collaboratori,  dei  revisori,  dei  periti  e   dei
direttori tecnici sono individuati da una commissione  istituita  con
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri,  su  proposta  del
Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro del  tesoro  e  il
Ministro per la funzione pubblica, e composta da  un  Sottosegretario
di Stato all'interno, che  la  presiede,  o  per  sua  delega  da  un
dirigente generale in servizio presso il Dipartimento della  pubblica
sicurezza, da quattro dirigenti in servizio presso il Dipartimento  e
da quattro rappresentanti del personale dei ruoli  della  Polizia  di
Stato  designati  dalle  organizzazioni  sindacali  di  polizia  piu'
rappresentative sul piano nazionale. 
  Della   commissione   fanno   parte,   altresi',   un   funzionario
dell'ufficio del Ministro per la funzione pubblica e  un  funzionario
del Ministero del tesoro. La commissione  puo'  essere  integrata  da
dirigenti tecnici di altre amministrazioni dello Stato. 
  Le decisioni della commissione  sono  valide  se  adottate  con  la
presenza di almeno la meta' dei suoi componenti e a  maggioranza  dei
presenti.