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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 5 febbraio 1982, n. 246

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Catania.

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vigente al 13/05/2026
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Testo in vigore dal:  29-5-1982

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università di Catania, approvato con regio decreto n. 1073 del 20 aprile 1939; e modificato con regio decreto n. 1527 del 16 ottobre 1940, e successive modificazioni;
Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;
Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;
Vedute le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;
Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti delle deliberazioni degli organi accademici dell'Università di Catania e convalidati dal Consiglio universitario nazionale nel suo parere;
Sentito il parere del Consiglio universitario nazionale;
Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università di Catania, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Articolo unico


Nell'art. 9, relativo al corso di laurea in giurisprudenza, all'elenco degli insegnamenti complementari è aggiunto il seguente nuovo insegnamento: diritto processuale generale.
L'art. 10 è soppresso e sostituito dal seguente:
"L'esame di laurea consiste nella presentazione e discussione di una dissertazione scritta su un tema tratto da uno degli insegnamenti del corso di laurea.
Per essere ammesso all'esame di laurea lo studente deve aver seguito i corsi e superato gli esami in tutti gli insegnamenti fondamentali e almeno in tre da lui scelti tra i complementari.
L'insegnamento biennale di diritto amministrativo comporta un esame alla fine di ciascun anno di corso.
Il candidato può chiedere inoltre di svolgere oralmente uno o più argomenti da lui scelti in precedenza in materie diverse tra loro e da quelle della dissertazione scritta.
Tanto la dissertazione scritta, che, eventualmente, il titolo degli argomenti orali, debbono essere presentati in segreteria almeno quindici giorni prima della data fissata per gli esami di laurea.
Sono respinte le dissertazioni scritte ed i titoli degli argomenti orali che pervengono in segreteria con ritardo".
Nell'art. 11 è soppressa la frase contrassegnata con la lettera f) e sostituita dalla seguente:
"Il diritto costituzionale per il diritto amministrativo e per il diritto ecclesiastico".

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 5 febbraio 1982

PERTINI BODRATO

Visto, il Guardasigilli: DARIDA

Registrato alla Corte dei conti, addì 24 aprile 1982

Registro n. 58 Istruzione, foglio n. 170