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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 5 febbraio 1982, n. 233

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Bari.

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vigente al 14/05/2026
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Testo in vigore dal:  27-5-1982

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università di Bari, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2134 e modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2169, e successive modificazioni;
Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592;
Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;
Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;
Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Università di Bari e convalidati dal Consiglio universitario nazionale nel suo parere;
Sentito il parere del Consiglio universitario nazionale:
Veduta la necessità di adeguare le norme sulla direzione delle scuole di perfezionamento di specializzazione e delle scuole dirette a fini speciali a quanto disposto dall'art. 16 del citato decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;
Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università di Bari, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Articolo unico


L'art. 257, relativo alla scuola di specializzazione in psichiatria, è sostituito dai seguenti:

Scuola di specializzazione in psichiatria
Art. 257. - La scuola di specializzazione in psichiatria ha sede presso l'istituto di clinica psichiatrica dell'Università di Bari e conferisce il diploma di specialista in psichiatria.
Art. 258. - La direzione della scuola è affidata a professore ordinario, straordinario o fuori ruolo che insegni anche nella scuola stessa. In caso di motivato impedimento la direzione della scuola è affidata a professore associato che pure insegni nella scuola medesima.
Art. 259. - Possono iscriversi alla scuola di specializzazione i laureati in medicina e chirurgia. È richiesto, almeno all'inizio del corso, il possesso del diploma di abilitazione all'esercizio professionale rilasciato dall'autorità competente.
Art. 260. - La durata del corso di studi è di quattro anni. Non sono consentite abbreviazioni di corso.
Art. 261. - Il numero di allievi è di otto per anno e complessivamente di trentadue iscritti per l'intero corso di studi.
Art. 262. - L'ammissione al corso avviene per titoli ed esami.
Art. 263. - Le materie di insegnamento sono le seguenti:
1° Anno:
1) metodologia del rapporto medico-paziente (annuale);
2) psicologia (annuale);
3) elementi di genetica e biochimica (annuale);
4) struttura e funzioni integrative del SNC (annuale);
5) neurologia clinica (annuale);
6) clinica psichiatrica I (quadriennale).
2° Anno:
1) psicopatologia e psicodinamica (annuale);
2) psicoterapia I (triennale);
3) psicofarmacologia (annuale);
4) psicofarmacoterapia (annuale);
5) clinica psichiatrica II (quadriennale).
3° Anno:
1) psicodiagnostica ed informatica psichiatrica (annuale);
2) psichiatria sociale I (biennale);
3) psichiatria infantile (annuale);
4) psicoterapia II (triennale);
5) clinica psichiatrica III (quadriennale).
4° Anno:
1) psicosomatica (annuale);
2) psichiatria sociale II (biennale);
3) psichiatria forense (annuale);
4) psicoterapia III (triennale);
5) clinica psichiatrica IV (quadriennale).
Art. 264. - È obbligatoria la frequenza per undici mesi all'anno; tale periodo comprende sia la frequenza alle lezioni, sia esercitazioni pratiche nei reparti di degenza e nelle strutture ambulatoriali a disposizione della scuola. Gli allievi che non conseguono le attestazioni di frequenza sul relativo libretto non potranno essere ammessi a sostenere le prove di esame.
Art. 265. - La scuola programma lo svolgimento dei corsi di insegnamento. Per il passaggio agli anni successivi è obbligatorio il superamento degli esami per ogni singolo anno. Per le materie a corso pluriennale l'esame sarà sostenuto alla fine dei corsi medesimi.
Le lezioni teoriche saranno integrate anche da seminari, anche interdisciplinari, da documentazioni cliniche e da esperienze effettuate nei vari settori della disciplina.
Alla fine dei quattro anni gli allievi che hanno frequentato i corsi saranno ammessi all'esame di diploma, consistente nella presentazione e discussione di una tesi scritta di argomento pertinente alla psichiatria valida a tutti gli effetti di legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 5 febbraio 1982

PERTINI BODRATO

Visto, il Guardasigilli: DARIDA

Registrato alla Corte dei conti, addì 24 aprile 1982

Registro n. 58 Istruzione, foglio n. 152