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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 6 gennaio 1982, n. 102

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Messina.

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vigente al 14/05/2026
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Testo in vigore dal:  13-4-1982

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università di Messina, approvato con regio decreto 1 ottobre 1936, n. 1923 e modificato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1090, e successive modificazioni;
Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;
Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;
Vedute le proposte di modifica dello statuto formulate dalla autorità accademiche dell'Università anzidetta;
Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Università di Messina e convalidati dal Consiglio universitario nazionale nel suo parere;
Sentito il parere del Consiglio universitario nazionale;
Veduta la necessità di adeguare la norma sulla direzione delle scuole di perfezionamento, di specializzazione e delle scuole dirette a fini speciali a quanto disposto dall'art. 16 del citato decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Sulla

proposta del Ministro della pubblica istruzione; Decreta:

Articolo unico


Lo statuto dell'Università degli studi di Messina, approvato e modificato con i criteri sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Dopo l'art. 101, e con il conseguente spostamento della numerazione degli articoli successivi, sono aggiunti i seguenti nuovi articoli relativi alla istituzione della scuola di specializzazione in pedagogia speciale per i disadattati psichici annessa alla facoltà di magistero.

SCUOLE DI SPECIALIZZAZIONE ANNESSE ALLA FACOLTÀ DI MAGISTERO

Scuola di specializzazione in pedagogia speciale per i disadattati psichici
Art. 102. - È istituita presso la facoltà di magistero una "scuola di specializzazione in pedagogia speciale per i disadattati psichici" della durata di due anni. Essa rilascia un diploma di operatore specializzato nel trattamento pedagogico dei disadattati di origine psichica.
Art. 103. - Possono iscriversi alla scuola i laureati in pedagogia, filosofia, psicologia e medicina e chirurgia in numero di trenta per ogni anno di corso, previo un esame di ammissione consistente in una prova scritta di cultura generale pedagogica e psicologica.
Art. 104. - Possono essere iscritti, senza esame, direttamente al 2° anno coloro che siano in possesso del diploma di specializzazione in neuropsichiatria infantile.
Art. 105. - La direzione della scuola è affidata a professore ordinario, straordinario o fuori ruolo che insegni anche nella scuola stessa. In caso di motivato impedimento la direzione della scuola è affidata a professore associato che pure insegni nella scuola medesima. Gli si affianca un comitato direttivo di sei membri, di cui quattro designati dalla facoltà di magistero e due dalla facoltà di medicina e chirurgia, che siano possibilmente docenti della scuola.
Questo comitato propone annualmente al consiglio della facoltà di magistero i docenti cui conferire gli insegnamenti.
Art. 106. - Al direttore e al comitato direttivo spetta la vigilanza sul funzionamento della scuola, sulla frequenza e sulla disciplina degli specializzandi. Amministrativamente la scuola ha regolamentazione analoga a quella di tutte le scuole di specializzazione dell'Università di Messina.
Art. 107. - Gli insegnamenti fondamentali impartiti nella scuola sono:
1° Anno:
psicologia generale;
elementi di anatomia e fisiologia umana;
auxologia normale e patologica;
igiene;
psicologia dell'età evolutiva;
psicopedagogia;
pedagogia speciale I;
pedagogia generale.
2° Anno:
psicopatologia infantile;
igiene mentale;
pedagogia speciale II con esercitazioni;
psicometria;
caratterologia;
storia della pedagogia speciale;
sociologia dell'educazione.
Lo specializzando, per essere ammesso all'esame di diploma, deve inoltre aver seguito i corsi di conferenze che saranno svolti presso la scuola sulle seguenti discipline:
legislazione minorile;
psicolinguistica;
puericultura;
antropologia culturale.
I diplomati in neuropsichiatria iscritti al 2° anno sosterranno: igiene, pedagogia speciale I e II, psicometria, caratterologia, storia della pedagogia speciale, sociologia dell'educazione, pedagogia generale.
Art. 108. - L'esame di diploma consiste nella discussione di una dissertazione scritta dinanzi ad una commissione costituita di docenti della scuola in numero non inferiore a sette.
Art. 109. - Gli iscritti sono tenuti a pagare le seguenti tasse e sopratasse:

tassa di ammissione . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 10.000 tassa di immatricolazione . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 20.000 tasse di iscrizione (in tre rate). . . . . . . . . . . . . L. 150.000 sopratassa di esami . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 10.000 contributi vari . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 20.000 tassa di diploma (erariale) . . . . . . . . . . . . . . . . L. 50.000 tassa di laboratorio. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 20.000

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 6 gennaio 1982

PERTINI BODRATO

Visto, il Guardasigilli: DARIDA

Registrato alla Corte dei conti, addì 10 marzo 1982

Registro n. 38 Istruzione, foglio n. 256