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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 6 gennaio 1982, n. 95

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Messina.

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vigente al 10/06/2026
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Testo in vigore dal:  10-4-1982

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università di Messina, approvato con regio decreto 1 ottobre 1936, n. 1923 e modificato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1090, e successive modificazioni;
Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;
Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;
Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;
Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Università di Messina e convalidati dal Consiglio universitario nazionale nel suo parere;
Sentito il parere del Consiglio universitario nazionale;
Veduta la necessità di adeguare la norma sulla direzione delle scuole di perfezionamento, di specializzazione e delle scuole dirette a fini speciali, a quanto disposto dall'art. 16 del citato decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Sulla

proposta del Ministro per la pubblica istruzione; Decreta:

Articolo unico


Lo statuto dell'Università di Messina, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:
Gli articoli 125 e 126 relativi alla scuola di specializzazione in malattie infettive sono sostituiti dai seguenti:

Scuola di specializzazione in malattie infettive

Art. 125. - La scuola di specializzazione in malattie infettive ha sede presso la clinica delle malattie infettive e conferisce il diploma di specialista in malattie infettive.
Art. 126. - Possono iscriversi alla scuola i laureati in medicina e chirurgia. È richiesto, almeno all'inizio del corso, il possesso del diploma di abilitazione all'esercizio professionale rilasciato dalle autorità competenti.
Art. 127. - La direzione della scuola è affidata a professore ordinario, straordinario o fuori ruolo che insegni anche nella scuola stessa. In caso di motivato impedimento la direzione della scuola è affidata a professore associato, che pure insegni nella scuola medesima.
Art. 128. - La durata del corso è di quattro anni e non è suscettibile di abbreviazione.
Art. 129. - Il numero massimo degli allievi è di cinque per anno di corso, e complessivamente di venti per l'intero corso di studi.
Art. 130. - L'ammissione al corso avviene per titoli e per esami.
Art. 131. - Le materie di insegnamento sono le seguenti:
1° Anno:
epidemiologia generale delle malattie infettive;
batteriologia e micologia;
virologia;
parassitologia;
immunologia generale.
2° Anno:
tecniche batteriologiche e micologiche applicate alle malattie infettive;
tecniche virologiche applicate alle malattie infettive;
tecniche parassitologiche applicate alle malattie infettive;
tecniche immunologiche applicate alle malattie infettive;
anatomia patologica;
genetica.
3° Anno:
clinica delle malattie infettive (1° anno);
diagnostica e semeiotica delle malattie infettive;
radiologia;
medicina preventiva delle malattie infettive.
4° Anno:
clinica delle malattie infettive (2° anno);
malattie tropicali;
legislazione sanitaria delle malattie infettive;
farmacologia e terapia delle malattie infettive.
Art. 132. - La frequenza alle lezioni e alle esercitazioni pratiche è obbligatoria.
Art. 133. - Al termine di ciascun corso gli allievi sono tenuti a sostenere gli esami del rispettivo anno.
Art. 134. - Al termine del corso di studi, gli specializzandi dovranno superare un esame di diploma consistente nella dissertazione scritta di un argomento attinente alla specialità.
Art. 135. - Alla fine del corso agli interessati verrà rilasciato il diploma di specialista in malattie infettive.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 6 gennaio 1982

PERTINI BODRATO

Visto, il Guardasigilli: DARIDA

Registrato alla Corte dei conti, addì 10 marzo 1982

Registro n. 38 Istruzione, foglio n. 257