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LEGGE 3 febbraio 1982, n. 28

Indennità di rischio per operatori subacquei.

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vigente al 14/05/2026
  • Allegati
Testo in vigore dal:  24-2-1982
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1


La tabella C, annessa al decreto del Presidente della Repubblica 5 maggio 1975, n. 146, è sostituita da quella annessa alla presente legge.
Le indennità previste nella tabella indicata al precedente comma sono applicate, a decorrere dal 1 gennaio 1980, agli operatori subacquei che rientrano tra il personale di cui al primo comma dell'articolo 1 del suddetto decreto del Presidente della Repubblica 5 maggio 1975, n. 146, e agli operatori subacquei appartenenti al personale militare.