stai visualizzando l'atto

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 ottobre 1981, n. 1066

Variazione dell'aliquota contributiva dovuta al Fondo di previdenza per gli addetti ai pubblici servizi di trasporto, in applicazione dell'art. 10 della legge 23 aprile 1981, n. 155.

nascondi
vigente al 13/05/2026
  • Articoli
  • 1
Testo in vigore dal:  2-4-1982

Art. 1

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 10 della legge 23 aprile 1981, n. 155, il quale, nel sostituire il quarto comma dell'art. 6 della legge 29 ottobre 1971, n. 889, stabilisce che la misura dell'aliquota contributiva dovuta al Fondo di previdenza per gli addetti ai pubblici servizi di trasporto è modificata annualmente in relazione alle risultanze e al fabbisogno della gestione, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale di concerto con i Ministri dei trasporti, dell'interno e del tesoro, sentito il Comitato di vigilanza del Fondo;
Viste le risultanze del bilancio consuntivo del 1979 che evidenziano l'esistenza al 31 dicembre 1979 di un avanzo patrimoniale di 411 miliardi di lire mentre i dati contabili del preconsuntivo 1980 e del preventivo 1981 confermano anche per gli anni 1980 e 1981 il consolidarsi del suddetto avanzo patrimoniale;
Considerato che, in forza del predetto art. 10 della legge n. 155 del 1981 si rende necessario modificare, in base all'andamento della gestione del Fondo di cui trattasi e al fabbisogno della medesima, la misura dell'aliquota contributiva dovuta al Fondo anzidetto;
Considerato altresì che il consolidamento dell'avanzo patrimoniale sopra indicato, già esistente al 31 dicembre 1979, rende possibile una riduzione dell'aliquota contributiva anzidetta in misura pari a 6 punti, con decorrenza dal 1 giugno 1981, al fine di assorbire gradualmente l'avanzo medesimo;
Sentito il parere dei comitati di vigilanza di cui all'art. 2 del decreto legislativo 16 settembre 1947, n. 1083;
Sulla proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con i Ministri dei trasporti, dell'interno e del tesoro;

Decreta:

A decorrere dal 1 giugno 1981 l'aliquota contributiva dovuta al Fondo di previdenza per gli addetti ai pubblici servizi di trasporto è fissata nella misura del 18 per cento delle retribuzioni imponibili.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 27 ottobre 1981

PERTINI DI GIESI - BALZAMO - ROGNONI - ANDREATTA

Visto, il Guardasigilli: DARIDA

Registrato alla Corte dei conti, addì 5 marzo 1982

Registro n. 1 Lavoro, foglio n. 170