stai visualizzando l'atto

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 ottobre 1981, n. 1050

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Lecce.

nascondi
vigente al 10/06/2026
  • Articoli
  • 1
Testo in vigore dal:  30-3-1982

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università di Lecce, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 1968, n. 1200 e modificato con decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1969, n. 764, e successive modificazioni;
Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592;
Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;
Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;
Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Università di Lecce e convalidati dal Consiglio universitario nazionale nel suo parere;
Sentito il parere del Consiglio universitario nazionale;

Sulla

proposta del Ministro della pubblica istruzione; Decreta:

Articolo unico


Lo statuto dell'Università di Lecce, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:
L'art. 73, relativo alla scuola di specializzazione in archeologia classica e medioevale, è modificato nel senso che gli insegnamenti:
9) etruscologia e antichità romane;
27) storia dello scavo e del restauro archeologico, mutano denominazione rispettivamente in:
9) etruscologia e archeologia italica;
27) tecnica dello scavo e del restauro archeologico.
Inoltre, è aggiunto l'insegnamento di:
29) topografia dell'Italia antica.
Nello stesso articolo al punto A) indirizzo classico, primo anno, corsi fondamentali, è aggiunto il seguente insegnamento:
8) epigrafia e antichità greche.
Art. 77 - è sostituito dal seguente:
Le tasse di ammissione sono così fissate:

immatricolazioni. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 70.000 iscrizione . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50.000 soprattassa esami. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30.000 contributo di funzionamento. . . . . . . . . . . . . . . . . . 60.000

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 31 ottobre 1981

PERTINI BODRATO

Visto, il Guardasigilli: DARIDA

Registrato alla Corte dei conti, addì 24 febbraio 1982

Registro n. 30 Istruzione, foglio n. 372