stai visualizzando l'atto

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 ottobre 1981, n. 1041

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Pisa.

nascondi
vigente al 13/05/2026
  • Articoli
  • 1
  • 2
Testo in vigore dal:  27-3-1982

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università di Pisa, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2278 e modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2225, e successive modificazioni;
Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;
Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;
Vedute le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;
Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Università di Pisa e convalidati dal Consiglio universitario nazionale nel suo parere;
Sentito il parere del Consiglio universitario nazionale;
Veduta la necessità di adeguare la norma sulla direzione delle scuole di perfezionamento, di specializzazione e delle scuole dirette a fini speciali a quanto disposto dall'art. 16 del citato decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;
Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;
Decreta:

Lo

statuto dell'Università degli studi di Pisa, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso: Dopo l'art. 266, e con lo spostamento della numerazione degli articoli successivi, sono inseriti i seguenti nuovi articoli relativi alla istituzione delle scuole di specializzazione in "farmacologia" e in "farmacia ospedaliera".

Art. 1

Scuola di specializzazione in farmacologia


Art. 267. - Alla facoltà di farmacia è annessa una scuola di specializzazione in farmacologia.
Art. 268. - La scuola ha durata di due anni. Nel secondo anno di corso si articola in due indirizzi: sperimentale e terapeutico.
Art. 269. - Possono essere ammessi alla scuola i laureati in farmacia, chimica e tecnologia farmaceutiche, scienze biologiche, medicina veterinaria.
Art. 270. - I posti disponibili al primo anno sono venti; l'ammissione alla scuola è subordinata ad un concorso per titoli ed esami. Non sono consentite abbreviazioni di corso. Possono essere ammessi al concorso i candidati che abbiano superato l'esame di fisiologia generale e di farmacologia, ove questi non siano stati superati nel corso degli studi universitari.
Art. 271. - La direzione della scuola è affidata a professore ordinario, straordinario o fuori ruolo che insegni anche nella scuola stessa. In caso di motivato impedimento la direzione della scuola è affidata a professore associato, che pure insegni nella scuola medesima.
Il direttore della scuola è nominato dalla facoltà di farmacia.
Egli presiede il consiglio della scuola che è composto da vari insegnanti delle discipline del corso.
I docenti sono proposti dal direttore e nominati della facoltà.
Art. 272. - Le materie di insegnamento sono le seguenti:
1° Anno:
1) biometria e statistica;
2) patologia generale;
3) endocrinologia;
4) farmacologia generale;
5) farmacologia cellulare;
6) farmacologia biochimica;
7) tossicologia sperimentale;
8) microbiologia e igiene.
2° Anno:
Indirizzo sperimentale;
1) radiochimica e radiobiologia;
2) disegno degli esperimenti;
3) studio della attività farmacologica;
4) immunochimica;
5) neuropsicofarmacologia;
6) chemioterapia;
7) interazione tra farmaci.
Indirizzo terapeutico:
1) disegno degli esperimenti;
2) farmacologia nello sviluppo e dell'età avanzata;
3) farmacologia cardiovascolare;
4) farmaci degli stadi dismetabolici;
5) neuropsicofarmacologia;
6) chemioterapia antimicrobica, antivirale, antitumorale;
7) interazione tra farmaci;
8) scienza dell'alimentazione.
Art. 273. - I corsi tenuti da professori ufficiali, da liberi docenti e da esperti, sono integrati da esercitazioni pratiche di laboratorio.
Art. 274. - Il consiglio della scuola raccoglie e coordina programmi, determina l'orario dei singoli insegnamenti e degli esami.
Art. 275. - Tutti gli iscritti hanno l'obbligo della frequenza sia ai corsi che alle esercitazioni.
Art. 276. - Gli esami di profitto sono sostenuti per gruppi di discipline alla fine di ciascun anno secondo l'ordine delle materie indicate agli articoli precedenti.
Le commissioni degli esami di profitto e di diploma sono nominate dal preside della facoltà di farmacia su proposta del direttore della scuola.
Art. 277. - Le tasse e soprattasse sono fissate nella misura seguente:

tassa di immatricolazione. . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 5.000 tassa di iscrizione annuale . . . . . . . . . . . . . . . . L. 18.000 soprattassa esame di profitto. . . . . . . . . . . . . . . . L. 7.000 soprattassa esame di diploma . . . . . . . . . . . . . . . . L. 3.000

La tassa di diploma sarà pari alla somma fissata dalle norme di legge.
I contributi, che gli iscritti sono tenuti a pagare, sono stabiliti dal consiglio di amministrazione su proposta del senato accademico, udita la facoltà.
Art. 278. - Alla fin" del corso, gli iscritti che abbiano superato le prove di esame per gruppi di discipline, sono ammessi a sostenere l'esame di diploma, consistente nella discussione di una dissertazione scritta su un argomento originale, attinente alle discipline del corso e in prove pratiche che dimostrino la preparazione dei candidati.
Art. 279. - Per quanto non segnalato dagli articoli soprariportati, si fa riferimento alle norme generali dello statuto dell'Università di Pisa.