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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 ottobre 1981, n. 1039

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Torino.

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vigente al 14/05/2026
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Testo in vigore dal:  26-3-1982

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università di Torino, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2284 e modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2788, e successive modificazioni;
Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592;
Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;
Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;
Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dall'Università di Torino e convalidati dal Consiglio universitario nazionale nel suo parere;
Sentito il parere del Consiglio universitario nazionale;
Veduta la necessità di adeguare la norma sulla direzione delle scuole di perfezionamento, di specializzazione e delle scuole dirette a fini speciali a quanto disposto dall'art. 16 del citato decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Sulla

proposta del Ministro della pubblica istruzione; Decreta:

Articolo unico



Lo statuto dell'Università di Torino, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

L'art. 158 è modificato nel senso che la scuola di specializzazione in oncologia clinica muta denominazione in "oncologia".
Gli articoli da 269 a 273 relativi alla scuola di specializzazione in oncologia clinica, che muta denominazione in oncologia, sono sostituiti dai seguenti:

Scuola di specializzazione in oncologia

Art. 269. - La scuola di specializzazione in oncologia ha sede presso l'istituto di oncologia di Torino, via Cavour, 31 e conferisce il diploma di specialista in oncologia.
Art. 270. - La direzione della scuola è affidata a professore ordinario, straordinario o fuori ruolo che insegni anche nella scuola stessa. In caso di motivato impedimento la direzione della scuola è affidata a professore associato, che pure insegni nella scuola medesima.
Art. 271. - Possono iscriversi alla scuola di specializzazione i laureati in medicina e chirurgia. È richiesto, almeno all'inizio del corso, il possesso del diploma di abilitazione all'esercizio professionale, rilasciato dall'autorità competente.
Art. 272. - La durata del corso di studi è di 3 anni e non è suscettibile di abbreviazione.
Art. 273. - Il numero massimo degli allievi è di venti per anno di corso e complessivamente di sessanta iscritti per l'intero corso di studi (un iscritto ogni quattro posti letto: numero dei letti: duecentoventicinque).
Art. 274. - L'ammissione al corso avviene per titoli ed esami.
Art. 275. - Le materie di insegnamento sono le seguenti:
1° Anno:
patologia generale dei tumori (I);
oncologia sperimentale (I);
anatomia ed istologia patologica dei tumori (I);
epidemiologia dei tumori;
cancerogenesi ambientale e professionale e prevenzione primaria;
immunologia dei tumori.
2° Anno:
patologia generale dei tumori (II);
oncologia sperimentale (II);
anatomia e istologia patologica dei tumori (II);
citodiagnostica dei tumori;
prevenzione clinica e tecniche diagnostiche e di laboratorio; radiodiagnostica dei tumori;
oncologia medica (I);
oncologia chirurgica (I).
3° Anno:
oncologia medica (II);
oncologia chirurgica (II);
radioterapia dei tumori;
oncologia dell'apparato genitale femminile;
oncologia pediatrica;
principi di riabilitazione oncologica;
organizzazione della lotta contro i tumori.
Ogni scuola dovrà provvedere ad organizzare seminari e conferenze su specifici argomenti con l'integrazione di quelli elencati nello statuto.
Art. 276. - La frequenza alle lezioni, alle esercitazioni pratiche, è obbligatoria per l'ammissione agli esami; il superamento degli esami di ciascun anno sarà condizione indispensabile per l'iscrizione all'anno successivo. Per le materie a corso pluriennale l'esame sarà sostenuto alla fine dei corsi medesimi.
Art. 277. - Al termine del triennio per ottenere il diploma i candidati dovranno presentare una dissertazione scritta su un argomento attinente alla specializzazione.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 31 ottobre 1981

PERTINI BODRATO

Visto, il Guardasigilli: DARIDA

Registrato alla Corte dei conti, addì 24 febbraio 1982

Registro n. 30 Istruzione, foglio n. 390