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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 ottobre 1981, n. 1004

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Pavia.

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vigente al 13/05/2026
Testo in vigore dal:  20-3-1982

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università di Pavia, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2130 e modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2222, e successive modificazioni;
Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;
Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;
Vedute le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;
Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Università di Pavia e convalidati dal Consiglio universitario nazionale nel suo parere;
Sentito il parere del Consiglio universitario nazionale;
Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università di Pavia, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Art. 1


Nell'art. 65, relativo al corso di laurea in chimica, negli elenchi degli insegnamenti complementari dei due indirizzi organico-biologico ed inorganico-chimico-fisico sono aggiunti i nuovi seguenti insegnamenti:
lingua inglese;
lingua tedesca.
Nello stesso articolo il settimo comma è soppresso e sostituito dal seguente:
"Ciascuno degli insegnamenti di istituzioni di matematiche, di esercitazioni di matematiche, di fisica sperimentale e di esercitazioni di chimica fisica importa due distinti esami annuali.
L'esame relativo al primo corso deve precedere quello relativo al secondo".
Inoltre nell'ottavo comma è aggiunto il nuovo alinea:
"L'insegnamento di chimica fisica (biennale) comporta due distinti esami annuali e l'esame relativo al primo corso deve precedere quello relativo al secondo".