stai visualizzando l'atto

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 ottobre 1981, n. 966

Modificazione allo statuto dell'Università degli studi di Pavia.

nascondi
vigente al 10/06/2026
  • Articoli
  • 1
Testo in vigore dal:  14-3-1982

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università di Pavia, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2130 e modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2229, e successive modificazioni;
Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;
Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;
Vedute le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;
Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Università di Pavia e convalidati dal Consiglio universitario nazionale nel suo parere;
Sentito il parere del Consiglio universitario nazionale;
Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università di Pavia, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Articolo unico



Nell'art. 58, relativo al corso di laurea in medicina e chirurgia, all'elenco degli insegnamenti complementari sono aggiunti i seguenti nuovi insegnamenti:
applicazioni tecnologiche in chirurgia;
chirurgia dei grossi vasi e del cuore;
igiene applicata;
biologia cellulare;
farmacologia cellulare;
farmacologia molecolare
citologia normale ed ultrastrutturale;
auxologia normale e patologica;
ematologia pediatrica;
semeiotica cardiovascolare;
endocrinologia ginecologica ed ostetrica;
neurofisiopatologia;
patologia ultrastrutturale;
genetica umana;
psicopatologia forense;
tecniche fisiologiche;
fisiopatologia dell'emostasi;
criminologia;
criminologia minorile;
igiene scolastica;
istochimica normale e patologica;
semeiotica ostetrica;
neuroftalmologia.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 31 ottobre 1981

PERTINI BODRATO

Visto, il Guardasigilli: DARIDA

Registrato alla Corte dei conti, addì 9 febbraio 1982

Registro n. 20 Istruzione, foglio n. 190