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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 ottobre 1981, n. 918

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Pisa.

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vigente al 13/05/2026
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Testo in vigore dal:  4-3-1982

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università di Pisa, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2278, e modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2225, e successive modificazioni;
Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592;
Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;
Vedute le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;
Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Università di Pisa e convalidati dal Consiglio universitario nazionale nel suo parere;
Sentito il parere del Consiglio universitario nazionale;
Veduta la necessità di adeguare la norma sulla direzione delle scuole di perfezionamento, di specializzazione e delle scuole dirette a fini speciali a quanto disposto dall'art. 16 del citato decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;
Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Pisa, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Art. 1



Dopo l'art. 218, e con lo spostamento della numerazione degli articoli successivi, sono inseriti i seguenti nuovi articoli relativi alla istituzione della scuola di specializzazione in fisica sanitaria annessa alla facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali.

Scuola di specializzazione in fisica sanitaria

Art. 219. - È istituita presso "la facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali dell'Università di Pisa la scuola di specializzazione in fisica sanitaria. La scuola ha sede presso l'istituto di fisica.
Art. 220. - La scuola si propone di preparare specialisti in problemi concernenti l'applicazione della fisica in campo medico-biologico, con particolare riguardo all'impiego degli isotopi radioattivi e delle sorgenti di radiazione ed alla protezione ed alla sorveglianza della protezione contro i pericoli derivanti dall'impiego delle radiazioni ionizzanti.
Art. 221. - La scuola ha la durata di due anni e non sono consentite abbreviazioni di corso. Essa conduce al conseguimento di un diploma di specialista in fisica sanitaria.
Art. 222. - Alla scuola sono ammessi coloro che sono in possesso del diploma di laurea in fisica o di un titolo accademico estero riconosciuto equipollente dalle competenti autorità.
Art. 223. - La direzione della scuola è affidata a professore ordinario, straordinario o fuori ruolo che insegni anche nella scuola stessa. In caso di motivato impedimento la direzione della scuola è affidata a professore associato, che pure insegni nella scuola medesima.
Il direttore della scuola è nominato dal rettore, su proposta del consiglio della facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali: dura in carica tre anni e può essere riconfermato.
Art. 224. - I docenti della scuola sono proposti annualmente dal direttore all'approvazione del consiglio della facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali.
I docenti di ogni materia di insegnamento possono essere scelti tra i professori di ruolo, i professori incaricati, gli assistenti ed i cultori della materia. Alle nomine provvede il rettore. Il consiglio della scuola è costituito dal direttore della scuola, che lo presiede, e da tutti i docenti della scuola. Il consiglio della scuola delibera su tutte le questioni di natura didattico-scientifica.
Art. 225. - Il numero degli iscritti per ciascun anno di corso è stabilito dal consiglio della facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali su proposta del direttore, sentito il consiglio della scuola, prima dell'inizio di ogni anno accademico. Tale numero non può essere superiore a quindici.
L'ammissione alla scuola è subordinata all'esito di un esame orale ed alla valutazione dei titoli di carriera scientifici e professionali. La commissione per l'esame di ammissione, composta dal direttore a da quattro membri del consiglio della scuola, è nominata dal rettore su proposta del direttore della scuola.
Art. 226. - Tutte le materie di insegnamento sono impartite mediante corsi annuali:
1° Anno:
1) elementi di biologia, anatomia e fisiologia umana;
2) effetti biologici delle radiazioni;
3) fisica e dosimetria delle radiazioni;
4) elettronica e strumentazione nucleare;
5) radioprotezione I.
2° Anno:
1) elementi di biofisica;
2) strumentazione sanitaria e tecnologie biomediche;
3) metodologie della radiologia e della medicina nucleare;
4) informatica e statistica nelle applicazioni sanitarie;
5) radioprotezione II.
Le lezioni teoriche sono integrate da esercitazioni pratiche e da periodi di frequenza da effettuarsi presso istituti universitari, centri di ricerca e divisioni ospedaliere. Per ogni periodo di frequenza l'iscritto è tenuto a presentare una relazione scritta che contribuisce alla valutazione per l'esame di profitto.
Art. 227. - Il consiglio della scuola può, inoltre, organizzare cicli di seminari e conferenze per settori particolari e per discipline attinenti alla preparazione professionale degli iscritti.
Art. 228. - Gli esami di profitto sono sostenuti per gruppi di materie, come segue:
a) elementi di biologia;
effetti biologici delle radiazioni.
b) fisica e dosimetria delle radiazioni;
elettronica e strumentazione nucleare;
alla fine del primo anno.
c) elementi di biofisica;
strumentazione sanitaria e tecnologie biomediche.
d) metodologie della radiologia e della medicina nucleare;
informatica e statistica nelle applicazioni sanitarie.
e) radioprotezione I;
radioprotezione II;
alla fine del secondo anno.
Le commissioni per gli esami di profitto, composte da tre membri, sono nominate dal preside della facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali su proposta del direttore della scuola.
Art. 229. - La frequenza ai corsi, alle esercitazioni pratiche è obbligatoria.
Per l'ammissione al secondo anno l'iscritto deve aver conseguito le attestazioni di frequenza dei corsi del primo anno e deve aver superato gli esami di profitto per i gruppi di materie a) e b).
Per l'ammissione all'esame di diploma l'iscritto deve aver conseguito l'attestato di frequenza di tutti i corsi, aver frequentato le esercitazioni pratiche ed effettuato i periodi di frequenza previsti, ed aver superato tutti gli esami di profitto.
Deve, inoltre, essere in regola con il pagamento delle tasse, sopratasse e contributi.
Art. 230. - L'esame di diploma consiste nella discussione di una dissertazione originale scritta, su uno degli argomenti proposti in tal senso dal consiglio della scuola, o su un argomento scelto dal candidato ed approvato dal consiglio della scuola.
La commissione per gli esami di diploma è nominata dal rettore su proposta del direttore della scuola. Si compone di sette membri, dei quali almeno quattro facenti parte del consiglio della scuola.
Il conferimento del diploma è subordinato all'esito favorevole di tale discussione.
Art. 231. - Gli iscritti sono tenuti a versare le seguenti tasse, sopratasse e contributi:

tassa di immatricolazione. . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 5.000 tassa annuale di iscrizione . . . . . . . . . . . . . . . . L. 18.000 sopratassa esami di profitto . . . . . . . . . . . . . . . . L. 7.000 contributo interfacolta. . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 1.000 contributo biblioteca . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 30.000 contributo di laboratorio. . . . . . . . . . . . . . . . . L. 100.000 contributo riscaldamento . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 4.000 libretto tessera . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 800 sopratassa esame diploma . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 3.000 tassa diploma . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 50.000

Art. 232. - Agli iscritti possono essere conferite borse ed assegni di studio. Il consiglio della scuola determina anno per anno l'importo delle borse e degli assegni di studio in relazione alle disponibilità finanziarie.
Art. 233. - Per quanto non previsto nel presente ordinamento, si applicano le norme previste dal regolamento degli studenti.