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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 ottobre 1981, n. 876

Modificazione allo statuto dell'Università degli studi di Sassari.

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vigente al 14/05/2026
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Testo in vigore dal:  10-2-1982

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università di Sassari, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1084 e modificato con regio decreto 17 ottobre 1941, n. 1217, e successive modificazioni;
Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;
Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;
Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;
Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Università di Sassari e convalidati dal Consiglio universitario nazionale nel suo parere.
Sentito il parere del Consiglio universitario nazionale;
Veduta la necessità di adeguare la norma sulla direzione delle scuole di perfezionamento, di specializzazione e delle scuole dirette a fini speciali a quanto disposto dall'art. 16 del citato decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Sulla

proposta del Ministro della pubblica istruzione; Decreta:

Articolo unico


Lo statuto dell'Università di Sassari, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:
Il primo comma dell'art. 78, concernente la direzione delle scuole di specializzazione in medicina e chirurgia, è soppresso e sostituito dal seguente:
"La direzione della scuola è affidata a professore ordinario, straordinario o fuori ruolo che insegni anche nella scuola stessa. In caso di motivato impedimento la direzione della scuola è affidata a professore associato, che pure insegni nella scuola medesima".

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 26 ottobre 1981

PERTINI BODRATO

Visto, il Guardasigilli: DARIDA

Registrato alla Corte dei conti, addì 7 gennaio 1982

Registro n. 1 Istruzione, foglio n. 139