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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 23 luglio 1981, n. 852

Modificazione allo statuto dell'Università degli studi di Sassari.

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vigente al 10/06/2026
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Testo in vigore dal:  5-2-1982

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università di Sassari, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1084 e modificato con regio decreto 17 ottobre 1941, n. 1217, e successive modificazioni;
Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;
Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;
Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;
Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Università di Sassari e convalidati dal Consiglio universitario nazionale nel suo parere;
Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Sentito

il parere del Consiglio universitario nazionale; Decreta:

Articolo unico



Lo statuto dell'Università di Sassari, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:
L'art. 132, relativo alla scuola di specializzazione in neuropsichiatria infantile, è sostituito dal seguente:
Art. 132. - Il corso di studio ha la durata di quattro anni. La frequenza alle lezioni è obbligatoria. La frequenza ai fini dell'apprendimento è obbligatoria per sei mesi in clinica pediatrica per gli studenti del primo anno, per tre mesi in neurologia e per tre mesi in psichiatria per gli studenti del secondo anno; in neuropsichiatria infantile, per la durata di sei mesi per gli studenti del terzo anno e per la durata di sei mesi per quelli del quarto anno.
Il numero complessivo degli iscritti per i quattro anni del corso non potrà essere superiore a trentadue.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 23 luglio 1981

PERTINI BODRATO

Visto, il Guardasigilli: DARIDA

Registrato alla Corte dei conti, addì 7 gennaio 1982

Registro n. 1 Istruzione, foglio n. 133