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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 marzo 1981, n. 835

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Pavia.

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vigente al 13/05/2026
Testo in vigore dal:  3-2-1982

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università di Pavia, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2130 e modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2229, e successive modificazioni;
Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;
Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;
Vedute le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;
Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Università di Pavia e convalidati dal Consiglio universitario nazionale nel suo parere;
Sentito il parere del Consiglio universitario nazionale;
Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Pavia, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Art. 1


Il testo del terzo e quarto capoverso dell'art. 68, relativo al corso di laurea in scienze naturali, è sostituito dal seguente:
"Ciascuno dei due insegnamenti biennali di botanica e zoologia comprende tanto la parte generale quanto quella sistematica e comporta due distinti esami annuali, uno dopo il primo anno di insegnamento ed uno dopo il secondo.
L'insegnamento biennale di fisiologia generale comporta due distinti esami annuali, uno dopo il primo anno di insegnamento ed uno dopo il secondo".