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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 settembre 1981, n. 825

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Pisa.

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vigente al 14/05/2026
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Testo in vigore dal:  29-1-1982

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università di Pisa, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2278 e modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2225, e successive modificazioni;
Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;
Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;
Vedute le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;
Riconosciuti la particolare necessità di approvare le, nuove modifiche proposte in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Università di Pisa e convalidati dal Consiglio universitario nazionale nel suo parere;
Sentito il parere del Consiglio universitario nazionale;

Sulla

proposta del Ministro della pubblica istruzione; Decreta:

Articolo unico


Lo statuto dell'Università degli studi di Pisa, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:
Il secondo comma dell'art. 305, relativo alla scuola di specializzazione in medicina interna, è sostituito dal seguente:
"Alla scuola sono ammessi settantacinque iscritti per i cinque anni di corso".
Il secondo comma dell'art. 390, relativo alla scuola di specializzazione in endocrinologia, è sostituito dal seguente:
"Il numero massimo di allievi ogni anno è di dodici".
Il secondo comma dell'art. 399, relativo alla scuola di specializzazione in psichiatria, è sostituito dal seguente:
"Saranno ammessi non più di venti iscritti".
L'art. 403, relativo alla scuola di specializzazione in nefrologia medica, è sostituito dal seguente:
"Alla scuola possono iscriversi laureati in medicina e chirurgia per un numero massimo di dieci per anno di corso e, complessivamente, di quaranta iscritti per l'intero corso di studi".

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi ft dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 22 settembre 1981

PERTINI BODRATO

Visto, il Guardasigilli: DARIDA

Registrato alla Corte dei conti, addì 31 dicembre 1981

Registro n. 136 Istruzione, foglio n. 107