stai visualizzando l'atto

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 luglio 1981, n. 823

Modificazione allo statuto della libera Università abruzzese degli studi "G. D'Annunzio" di Chieti.

nascondi
vigente al 13/05/2026
  • Articoli
  • 1
Testo in vigore dal:  29-1-1982

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto della libera Università abruzzese degli studi "G. D'Annunzio" di Chieti, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 maggio 1965, n. 1007 e modificato con decreto del Presidente della Repubblica 20 settembre 1966, n. 1291, e successive modificazioni;
Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore; approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;
Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;
Vedute le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;
Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici della libera Università abruzzese degli studi "G. D'Annunzio" di Chieti e convalidati dal Consiglio universitario nazionale nel suo parere;
Sentito il parere del Consiglio universitario nazionale;
Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione, di concerto con il Ministro del tesoro;
Decreta:

Lo

statuto della libera Università abruzzese degli studi "G. D'Annunzio" di Chieti, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Articolo unico


La tabella A, annessa allo statuto, concernente i posti di ruolo dei professori è soppressa e sostituita come segue:

TABELLA A
Posti di ruolo dei professori ordinari e straordinari

Facoltà di lettere e filosofia. . . . . . . . . . . . . . . posti 10 Facoltà di economia e commercio. . . . . . . . . . . . . . . posti 8 Facoltà di lingue e letterature straniere. . . . . . . . . . posti 7 Facoltà di giurisprudenza . . . . . . . . . . . . . . . . . posti 10 Facoltà di scienze politiche . . . . . . . . . . . . . . . . posti 7 Facoltà di medicina e chirurgia . . . . . . . . . . . . . . posti 14 Facoltà di architettura. . . . . . . . . . . . . . . . . . . posti 7

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 31 luglio 1981

PERTINI BODRATO - ANDREATTA

Visto, il Guardasigilli: DARIDA

Registrato alla Corte dei conti, addì 31 dicembre 1981

Registro n. 136 Istruzione, foglio n. 112