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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 21 ottobre 1981, n. 781

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Catania.

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vigente al 13/05/2026
Testo in vigore dal:  14-1-1982

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università di Catania, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1073 e modificato con regio decreto 16 ottobre 1940, n. 1527, e successive modificazioni;
Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;
Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;
Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;
Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Università di Catania e convalidati dal Consiglio universitario nazionale nei suoi pareri;
Sentito il parere del Consiglio universitario nazionale;
Veduta la necessità di adeguare la norma sulla direzione delle scuole di perfezionamento, di specializzazione e delle scuole dirette a fini speciali a quanto disposto dall'art. 16 del citato decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;
Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università di Catania, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Art. 1


Il testo dell'art. 176, relativo all'elenco delle scuole di specializzazione in medicina e chirurgia, è integrato nel modo seguente:
scuola di specializzazione in cardioangiochirurgia;
scuola di specializzazione in farmacologia;
scuola di specializzazione in nefrologia.