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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 luglio 1981, n. 682

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Firenze.

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vigente al 14/05/2026
Testo in vigore dal:  13-12-1981

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università di Firenze, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2406 e modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2230, e successive modificazioni;
Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;
Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;
Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;
Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Università di Firenze e convalidati dal Consiglio universitario nazionale nei suoi pareri;
Sentito il parere del Consiglio universitario nazionale;

Sulla

proposta del Ministro della pubblica istruzione; Decreta:

Art. 1



Lo statuto dell'Università di Firenze, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:
Art. 273 - all'elenco delle scuole di specializzazione in medicina e chirurgia sono apportate le seguenti modifiche:
la scuola di specializzazione in chirurgia muta la denominazione in "chirurgia generale";
la scuola di specializzazione in ortopedia e traumatologia muta la denominazione in "ortopedia";
è aggiunta la scuola di specializzazione in chirurgia della mano.