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DECRETO-LEGGE 20 novembre 1981, n. 661

Modificazione della misura della sopratassa per omesso, tardivo o insufficiente versamento delle imposte sui redditi.

note:
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 22 gennaio 1982, n. 5 (in G.U. 23/01/1982, n.22).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 25/06/2008)
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Testo in vigore dal:  25-11-1981 al: 23-1-1982
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Ritenuta la necessità ed urgenza di emanare le disposizioni necessarie per modificare la misura della sopratassa dovuta nel caso di omesso, tardivo o insufficiente versamento delle imposte sui redditi;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 20 novembre 1981;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro delle finanze, di concerto con i Ministri del bilancio e della programmazione economica e del tesoro;

EMANA

il seguente decreto:

Art. 1


La misura della sopratassa di cui al primo periodo del primo comma dell'art. 92 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni, è elevata al quarantacinque per cento delle imposte sul reddito delle persone fisiche, sul reddito delle persone giuridiche e dell'imposta locale sui redditi dovute in base alla dichiarazione al netto delle detrazioni, dei crediti di imposta, delle ritenute d'acconto e dell'acconto versato. Resta ferma nella misura del quindici per cento la sopratassa per omesso o insufficiente versamento dell'acconto previsto dalla legge 23 marzo 1977, n. 97, e successive modificazioni e dal decreto-legge 23 dicembre 1977, n. 936, convertito nella legge 23 febbraio 1978, n. 38, e successive modificazioni.