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REGIO DECRETO 7 agosto 1881, n. 388

Che modifica il precedente decreto del 27 maggio 1875, relativo all'ordinamento degli archivi dello Stato. (081U0388)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 15/09/1881 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
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Testo in vigore dal: 15-9-1881
al: 15-12-2010
aggiornamenti all'articolo
 
                              UMBERTO I 
 
           PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE 
 
                             RE D'ITALIA 
 
  Veduto il  R.  decreto  del  27  maggio  1875,  n.  2552,  relativo
all'ordinamento degli Archivi di Stato; 
 
  Udito il Consiglio degli Archivi; 
 
  Udito il Consiglio dei Ministri; 
 
  Sulla proposta del Nostro Ministro  Segretario  di  Stato  per  gli
affari dell'Interno, Presidente del Consiglio dei Ministri, 
 
  Abbiamo decretato e decretiamo: 
 
  Agli articoli 24, 25, 27, 28 e  30  del  precitato  R.  decreto  27
maggio 1875, n. 2552, sono sostituiti i seguenti: 
 
  « Art. 24. - Ferme le disposizioni del decreto Reale 26 marzo 1874,
n. 1861, rispetto ai soprintendenti e direttori di Archivio, i  gradi
degli uffiziali sono stabiliti cosi': 
 
                          Prima categoria. 
 
  Capo archivista; 
 
  Primo archivista; 
 
  Sotto archivista; 
 
  Alunno. 
 
                         Seconda cateogoria. 
 
  Registratore; 
 
  Copiata; 
 
  Alunno. 
 
  « Art. 25. Gli alunni si' di 1ª che di 2ª categoria  sono  nominati
sulla proposta dei soprintendenti. 
 
  Per conseguire la nomina e' necessario: 
 
  Essere cittadino italiano; 
 
  Avere eta' non minore di 18 anni e non maggiore di 25; 
 
  Avere sempre tenuto buona condotta; 
 
  Avere adempiuto, se raggiuntane l'eta', agli  obblighi  della  leva
militare. 
 
  Oltre a cio' gli aspiranti alla 1ª cstegoria debbono essere forniti
della  licenza  liceale,  e  gli  aspiranti  alla  2ª  della  licenza
ginnasiale. 
 
  « Art. 27. L'alunnato dura non meno di due anni. 
 
  Alla fine del biennio gli alunni delle due  categorie,  per  essere
rispettivamente abilitati ai posti di sotto archivisti e di  copisti,
dovranno superare l'esame sulle materie  indicate  nella  tabella  A,
annessa al R. decreto 27 maggio 1875, n. 2552. 
 
  Per gli alunni di 1ª categoria saranno pure oggetto d'esame scritto
ed orale le materie indicate nell'articolo 49, escluse  pero'  quelle
che nella tabella B ivi accennata sono stabilite per l'esame orale di
promozione. 
 
  Coloro che non risultassero idonei potranno ritentare la prova dopo
sei  mesi,  e  in  caso  di  nuovo  insuccesso   saranno   licenziati
dall'Amministrazione. 
 
  « Art. 28. Agli alunni approvati nell'esame ai quali la mancanza di
posti impedisse di conferire subito la nomina di sotto  archivisti  o
di copisti potra' essere  concessa  una  gratificazione  mensile  non
maggiore di lire cento. 
 
  « Art. 30. I sotto archivisti per la promozione ad archivisti, e  i
copiati per la promozione  a  registratori  devono  superare  l'esame
sulle materie indicate nella tabella B,  annessa  al  R.  decreto  27
maggio 1875, n. 2552. 
 
  Potranno pero' essere promossi, con dispensa dall'esame, quei sotto
archivisti e copisti i quali, risultando forniti di singolari  titoli
di merito, verranno  all'uopo  designati,  con  voto  ragionato,  dal
Consiglio per gli Archivi. » 
 
  Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello  Stato,
sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e  dei  decreti  del
Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e  di  farlo
osservare. 
 
  Dato a Monza, addi' 7 agosto 1881. 
 
                              UMBERTO. 
 
                                                            Depretis. 
 
  Visto, il Guardasigilli: Zanardelli.