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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 9 giugno 1981, n. 337

Corresponsione di miglioramenti economici al personale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato.

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vigente al 10/06/2026
Testo in vigore dal:  1-7-1981

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'accordo per il triennio contrattuale 10 luglio 1979-30 giugno 1982 concluso il 18 marzo 1981 tra il Governo e i rappresentanti della Federazione unitaria CGIL-CISL-UIL e della Confederazione CIDA-ANDAMS;
Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Ministro delle finanze, di concerto con i Ministri del tesoro e del bilancio e della programmazione economica; Decreta:

Art. 1



Con effetto dal 1 febbraio 1981, gli stipendi annui lordi iniziali previsti dall'art. 100 della legge 11 luglio 1980, n. 312, per i dipendenti dei monopoli di Stato, con esclusione dei funzionari con qualifica dirigenziale o con le qualifiche ad esaurimento di ispettore generale, di ispettore capo ed equiparati, sono sostituiti come segue:



=====================================================================
Qualifica funzionale | Importo
=====================================================================
I |L. 2.160.000 (1)
II |L. 2.676.000
III |L. 3.036.000
IV |L. 3.372.000
V |L. 3.700.000
VI |L. 4.320.000
VII |L. 5.040.000
VIII |L. 6.000.000





In sede di reclutamento della mano d'opera stagionale al personale interessato è attribuito lo stipendio iniziale della qualifica funzionale nella quale risultano inquadrati, per lo svolgimento degli stessi compiti, i dipendenti di ruolo dell'Amministrazione, previo superamento di apposita prova di lavoro da parte del personale stagionale da occupare come agente qualificato (IV qualifica funzionale).
(1) L. 2.400.000 dopo sei mesi dalla data di assunzione.
(1) L. 2.400.000 dopo sei mesi dalla data di assunzione.